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Violazione Obbligo di Repechage: c’è la reintegra

Con la sentenza n. 25575 del 10 ottobre 2019, la corte di cassazione si è espressa sulla violazione dell’obbligo di repechage, con la seguente massima:

l’impossibilità di repechage del dipendente deve essere considerato requisito di legittimità del recesso datoriale, quindi elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso, al pari della sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro e del necessario nesso di causalità tra predetta riorganizzazione e perdita del posto di lavoro, dall’altro, l’impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato il cui onere è a carico del datore di lavoro.

Una sentenza davvero importante in ordine all’obbligo di repechage e alle conseguenze in caso di sua violazione, posto che non era affatto scontato che la fattispecie in questione conducesse alla reintegrazione del posto di lavoro in luogo che al solo risarcimento del danno.
Il caso in questione riguardava un lavoratore licenziato in seguito alla perdita di un appalto. Nel corso del giudizio la società non si curava di dare prova che fosse impossibile ricollocare il dipendente in altri appalti e la domanda sulla illegittimità del licenziamento veniva accolta dai giudici di merito, sulla base appunto della violazione dell’obbligo di repechage.
La società ricorreva per cassazione. La suprema corte ha considerato l’impossibilità del repechage requisito di legittimità del recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, al pari della sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro, al regolare funzionamento di essa e all’inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni.
L’indagine che deve compiere il giudice del merito al fine di stabilire se una data fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia o meno caratterizzata dalla manifesta insussistenza di fatto si compone di due momenti, il primo relativo al merito del fatto alla base del licenziamento, il secondo in ordine all’accertamento dell’assolvimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repechage, di cui peraltro deve dare prova nel corso del processo.

Sull’obbligo di repechage nei gruppi di impresa, invece, è dovuto un approfondimento a parte.

Andrea Mannino avvocato del lavoro dirittilavoro

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.

Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.

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