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Trattamento fiscale e contributivo della buonuscita

In questo articolo affronteremo il tema del Trattamento fiscale e contributivo della corresponsione di somme derivanti da transazione/conciliazione, ovvero di quale siano le trattenute sulle somme corrisposte in caso di buonuscita o di accordo con il datore di lavoro.
In materia di trattamento fiscale delle somme erogate al lavoratore nell’ambito di transazioni relative a controversie di lavoro, il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 6, 17, 19, 4° comma bis e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi («Tuir») approvato con il DPR 22/12/86 n. 917, così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/03 n.344.
L’art. 51 Tuir contiene un’ampia nozione di reddito di lavoro dipendente, stabilendo che tale reddito è «costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
L’art. 17 Tuir disciplina invece le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione «relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro» e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto, prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata.
Eccezione fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazioni di controversie di lavoro costituiscono dunque reddito imponibile.
Come è noto, la transazione è semplice quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, talché tale rapporto rimane comunque la causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione in capo alle parti. La transazione è invece novativa quando le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla transazione non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.
Sulle transazioni novative, il Ministero delle Finanze ha preso una posizione molto chiara: la novatività per il fisco è indifferente, stabilendo, nella nota circ. n. 326/97, che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono riconducibili al rapporto di lavoro e, pertanto, tassabili come lo stesso. Unendo questa indicazione amministrativa con la lettera della norma sulla tassazione separata (art. 17: sono soggette a tassazione separata “le somme e i valori comunque percepiti (…) a seguito di (…) transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”), il trattamento fiscale delle somme erogate, novativamente o meno, in prossimità della risoluzione del rapporto, non pone problemi. La stessa Inps, con la recente circolare n. 6/2014, evidenzia come “le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro”. Detta indicazione è stata ripresa da alcune sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. n.6663/2002; Cass. n.11301/2002; Cass. n.3213/2001)”.
A tale proposito, è dunque opportuno distinguere tra costanza o meno del rapporto.
Le somme erogate, anche a seguito di accordo transattivo, ma in costanza di rapporto, hanno un trattamento pacificamente riconosciuto: il caso è qualificato come attribuzione di un provento in sostituzione del reddito di lavoro dipendente che va – fatta salva la tassazione separata (con aliquota “del biennio”o del “singolo anno”) degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni passati e per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (venendo cioè meno ogni rischio di accordo elusivo tra datore e lavoratore) – a trattamento corrente.
Partendo da tali punti fermi, quanto alle somme erogate non in costanza di rapporto, si può dire che:
a) le somme erogate non in costanza di rapporto che uniscono i due requisiti seguenti:
1) al solo fine di dirimere la lite e non ricollegabili ai redditi di lavoro dipendente,
2) non riferibili nemmeno temporalmente alla cessazione del rapporto,
rientrerebbero, nella categoria dei redditi diversi, ai sensi dell’Art. 67, lett I) Tuir, laddove si prevede che appartengono a tale categorie di redditi quelli derivanti, tra l’altro, dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, dove vengono meno gli obblighi del sostituto d’imposta che vadano oltre la ritenuta a titolo d’acconto del 20%.
b) quanto alle somme erogate in occasione della cessazione, abbiamo visto che hanno un trattamento pacificamente definito dall’AdE, a prescindere dalla novatività, nel senso della tassazione separata. Tuttavia occorre rilevare che queste somme in alcuni casi non lo hanno avuto per l’INPS, ritornando in auge la distinzione tra atto novativo o meno per quest’ultimo Istituto.
Ricordiamo che ci troviamo fuori del caso di costanza di rapporto: ai fini dell’imposizione diversa da quella di cui all’art. 67 sopra citato (imposizione ordinaria), richiamando l’attuale e prevalente orientamento giurisprudenziale, si ritengono imponibili contributivamente le somme corrisposte a seguito di transazione, ogni qualvolta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nei rapporti di lavoro.
In altri termini, le somme erogate in via transattiva, potrebbero essere escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali solo se corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro.

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