Trattamento economico dei lavoratori di cooperativa: deve essere garantito almeno quello previsto per i CCNL di categoria
La suprema corte di cassazione (sentenza n. 4951/19) è intervenuta sul tema del trattamento economico dei lavoratori soci di cooperativa per una vicenda relativa ad un dipendente che lamentava come la cooperativa di cui fosse dipendente applicasse il CCNL multiservizi anziché il CCNL portieri e custodi.
La corte di cassazione è stata chiamata a valutare la sentenza della corte di appelli, che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore, argomentando che l’obbligo per la cooperativa di applicare il trattamento economico previsto dal CCNL del settore o della categoria affine a quella in cui la stessa operava, derivasse dalla legge (art. 3, l. n. 142/01) e non dall’adesione della cooperativa ad una determinata associazione sindacale e che tale obbligo, in quanto posto da una norma imperativa, dovesse prevalere sui diversi accordi eventualmente stipulati con il singolo socio lavoratore. Concludeva la corte di appello che in base al settore in cui operava la cooperativa, il CCNL di riferimento non potesse essere quello di Portieri e custodi ma dovesse essere quello della Pulizia multiservizi.
Avverso tale decisione ricorreva per cassazione la cooperativa datrice di lavoro.
La suprema corte, ha affermato che la corte di appello aveva correttamente escluso l’utilizzabilità del CCNL portieri e custodi, quale parametro ai fini del trattamento economico minimo dei soci di cooperativa, in quanto relativo a un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell’attività della datrice. Segnatamente, l’ambito di applicazione del predetto CCNL espressamente definito come relativo ai rapporti dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni condominiali. Tale contratto, seppur sottoscritto dalle associazioni confederali, risulta stipulato, per parte datoriale, da una confederazione (Confedilizia) che rende evidente il ristretto ambito applicativo dello stesso e, nel contempo, non soddisfa il requisito previsto dall’art. 7, . n. 31/08 che fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.