Lo stress da lavoro correlato e le sue implicazioni in tema di licenziamento è di estrema attualità e diffusione. I dati statistici confermano che il trend di crescita delle patologie della mente è in esponenziale crescita, come lo è la loro diffusione nel mondo del lavoro.
Vediamo però di capire che in cosa consista lo stress da lavoro correlato e in che termini lo stress da lavoro correlato si ponga rispetto al licenziamento.
Quando si parla di stress da lavoro correlato?
Come dice lo stesso nome, qualora lo stress si sviluppi sul lavoro possiamo parlare di stress da lavoro correlato.
La correlazione può dipendere sia dal tipo di lavoro che si svolge (perché la mansione in se è stressante) sia dall’organizzazione del lavoro che determina dei malfunzionamenti, sovraccarichi di lavoro e difficoltà di coordinamento con i colleghi.
Molto spesso si utilizzano indistintamente le espressioni mobbing e stress da lavoro correlato anche se in realtà il mobbing è una categoria genitore tra le cui forme di manifestazione troviamo, appunto, lo stress da lavoro correlato.
Nel nostro panorama normativo i riferimenti allo stress da lavoro correlato sono scarsi. Esiste un accordo europeo di Bruxelles del 2004 dove viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi psicologici fisici e sociali, ma a parte questa normativa, per scogliere ogni dubbio sul tema si deve avere riguardo del panorama giurisprudenziale.
Frequente conseguenza dello stress da lavoro correlato è il c.d. burnout (“bruciato internamente”) che una patologia da esaurimento emotivo e nervoso.
Fatta questa premessa generale, occorre accertare nel caso specifico se si possa ricondurre al datore di lavoro la responsabilità per l’insorgenza dello stress da lavoro correlato.
Lo stress da lavoro correlato può essere responsabilità del datore di lavoro quanto quest’ultimo non abbia posto tutte le condizioni di lavoro e di organizzazione sufficienti all’espletamento sereno della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, deve organizzare l’attività in maniera funzionale e sottoporre ai lavoratori dei carichi di lavoro compatibili con il tempo di lavoro.
Nei casi in cui il datore di lavoro operi correttamente e al dipendente insorga comunque uno stress da lavoro correlato non potrà essere richiesto al datore di lavoro alcunché, perché non vi sarebbero atti illeciti o responsabilità di sorta.
Si pensi ad esempio al caso di un lavoro molto stressante (ad esempio quello del medico o anche i lavori estremamente ripetitivi come quelli degli esattori di pedaggio). Se lo stress insorge perché la persona non è in grado di gestire l’emotività propria del lavoro al datore di lavoro non potrà essere rivolta alcuna richiesta.
Pertanto, non sarà possibile risolvere il lavoro per licenziamento da stress da lavoro correlato.
Quando è possibile il licenziamento per stress da lavoro correlato e come procedere?
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro violi i propri doveri, ad esempio sovraccaricando il dipendente ovvero non organizzando il lavoro in maniera efficiente, allora la questione è diversa.
In questo caso lo stress da lavoro correlato potrebbe essere qualificabile come patologia professionale e foriera di un pregiudizio anche psicofisco sia temporaneo che permanente che può essere suscettibile di quantificazione medico legale.
Il lavoratore, in particolare, potrebbe:
- Fare una domanda di riconoscimento di malattia professionale all’INAIL
- Sottoporsi a valutazione medico legale per accertare la sussistenza di un danno temporaneo o permanente
- se intende risolvere il rapporto, presentare le dimissioni per giusta causa
- in caso di licenziamento per stress da lavoro correlato rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro
Come sempre, consigliamo di rivolgersi a professionisti specializzati.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.
Salve, sono un operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato. In data 01/08/2023 sono stato vittima di una aggressione verbale, di natura vessatoria e intimidatoria, da parte del mio titolare di lavoro dopo avergli fatto presente che la mansione da lui richiesta (scarico delle ore di produzione sui numeri di commessa) andasse svolta all’interno delle 8 ore lavorative e non al di fuori di esse come imposto da lui il giorno precedente. La mattina successiva (02/08/2023), al momento di uscire di casa per recarmi sul luogo di lavoro ho avuto un attacco di panico di forte interesse cardiaco ed estremamente invalidante che mi ha portato a recarmi in ospedale, ove il medico che mi ha visitato al quale ho descritto i miei sintomi ha diagnosticato una crisi d’ansia reattiva causata da stress da lavoro. Sono stati stabiliti 7 giorni di malattia. Oggi (08/08/2023) mi è stata recapitata una contestazione disciplinare riportante la data dell’aggressione verbale in cui mi vengono mosse accuse che travisano la realtà dei fatti. Chiedo pertanto se ci siano gli estremi per mandare le dimissioni per giusta causa e avviare una richiesta di risarcimento danni per mobbing. In attesa di vostro riscontro vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una buona giornata.
Buongiorno
potrebbero esserci gli estremi per le dimissioni per giusta causa, anche se probabilmente il datore di lavoro, travisando i fatti, comunicherebbe a INPS che non c’è la giusta causa di dimissioni. in questo caso, Inps potrebbe non riconoscere la disoccupazione e il datore di lavoro trattenere il mancato preavviso, con la conseguenza che si dovrebbe agire in giudizio per tutelare i propri diritti.
Non si ravvede mobbing considerando che si tratta di un singolo episodio e non di vessazioni continuative e perpetrate nel tempo
Cordiali saluti
Buongiorno sono dipendente con contratto a tempo indeterminato ccnl autoferrotranvieri parametro 140 dal 20/06/2020. Volevo chiederle, in quanto da tempo questo lavoro con orari stressanti (anche 3 turni durante la giornata con +200km al gg), mi sta portando all’esaurimento oltre alla clientela viaggiante maleducata, babygang e tutto ciò che riguarda il trasporto pubblico su gomma. Sto soffrendo di pressione alta, nervosismo, e fisicamente non bene con influenze frequenti ecc… vorrei licenziarmi in quanto mi sta rovinando la vita. Ci sono gli estremi per riuscire a percepire la disoccupazione licenziandosi per giusta causa?
grazie
Andrea Gianoli
Buongiorno non esiste una legge con un elenco di ipotesi di giusta causa di dimissioni. L’inps ha affermato che non osta al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione il presentare le dimissioni per giusta causa in caso di mobbing ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi. La sua è una situazione che rientra solo in parte in questa definizione quindi ci sono profili di rischio a presentare le dimissioni per giusta causa