Nel panorama delle problematiche legate al benessere lavorativo, lo straining emerge come una forma attenuata di mobbing, caratterizzata da situazioni di stress lavorativo protratto nel tempo. Questo fenomeno, sebbene meno intenso rispetto al mobbing tradizionale, può comunque avere ripercussioni significative sulla salute psicofisica del lavoratore.
Definizione di straining
Il termine straining deriva dall’inglese “to strain”, che significa “mettere sotto pressione”. In ambito lavorativo, si riferisce a una condizione in cui il dipendente è sottoposto a stress continuo a causa di azioni o omissioni del datore di lavoro o dei colleghi. A differenza del mobbing, lo straining non implica necessariamente una serie di comportamenti vessatori sistematici, ma può manifestarsi attraverso singoli episodi che generano una situazione di disagio persistente.
Riconoscimento giuridico dello straining
La giurisprudenza italiana ha progressivamente riconosciuto lo straining come una condotta lesiva dei diritti del lavoratore. In particolare, è stato definito come una forma di “mobbing attenuato”, caratterizzato da un grado di conflittualità lavorativa di minor intensità ma comunque fonte di responsabilità del datore di lavoro sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2087 e 2043 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello straining in diverse pronunce, sottolineando come anche situazioni di stress lavorativo non riconducibili a mobbing possano rilevare giuridicamente. In particolare, la Corte ha evidenziato che lo straining, pur differenziandosi dal mobbing per l’assenza di una pluralità di atti vessatori, comporta comunque una responsabilità datoriale quando provoca un danno alla salute del lavoratore.
Obblighi del datore di lavoro
L’articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questo dovere di protezione si estende anche alle situazioni di straining, obbligando il datore a prevenire e, se necessario, intervenire per eliminare le fonti di stress lavorativo che possano nuocere al benessere del dipendente.
Tutele per il Lavoratore
Il lavoratore vittima di straining ha a disposizione diversi strumenti di tutela:
- Azione Giudiziaria: Può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, dimostrando il nesso causale tra la condotta datoriale e il pregiudizio sofferto.
- Tutela Inail: Se lo straining ha causato una patologia riconducibile allo stress lavorativo, il lavoratore può richiedere le prestazioni erogate dall’Inail per le malattie professionali.
- Intervento degli Organi di Vigilanza: È possibile segnalare la situazione agli organi competenti, come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, affinché vengano effettuate le opportune verifiche e adottati i provvedimenti necessari.
Conclusioni
Lo straining rappresenta una realtà insidiosa nel contesto lavorativo, in grado di compromettere seriamente la salute e la qualità della vita del lavoratore. È fondamentale che le aziende promuovano ambienti di lavoro sani e rispettosi, adottando politiche preventive e intervenendo tempestivamente in caso di situazioni a rischio. Parallelamente, una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte dei lavoratori e una corretta informazione possono contribuire a contrastare efficacemente questo fenomeno.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro
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