Somministrazione di lavoro a termine: si cumula con il contratto a termine per i limiti di durata?
Come noto, le discipline di legge sui contratti di lavoro a tempo determinato e sulla somministrazione di lavoro sono state più volte modificate nel corso del tempo.
In ogni caso, tutte le varie discipline su contratto a termine e somministrazione di lavoro che sono intervenute hanno sempre stabilito un limite temporale massimo di durata, che dapprima era stabilito in 36 mesi e più di recente in 24 mesi.
In giurisprudenza ci si è posto il quesito se ai fini del computo del limite temporale massimo si debbano sommare la durata delle somministrazioni di lavoro con la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il lavoratore e il medesimo datore di lavoro.
In proposito è intervenuto il tribunale di Sassari che ha chiarito che in caso di alternanza tra contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione non deve applicarsi il tetto di 36 mesi come limite massimo complessivo.
Si tratta della ordinanza n. 549 del 26 novembre 2018, che ha confermato una posizione che era già stata espressa dal Ministero del lavoro. In precedenza, infatti, il Ministero del Lavoro aveva fornito la propria interpretazione, in due interpelli (32/12 e 18/14). In tale contesti il lavoratore aveva affermato: “il legislatore ha inciso sulla disciplina regolatrice del contrato a tempo determinato e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. E’ dunque evidente che il legislatore non ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento un limite legale della durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
Secondo il tribunale, una diversa interpretazione stravolgerebbe totalmente il modo di operare delle agenzie di somministrazione, inducendo una rigidità incompatibile con le finalità dell’agenzia interinale e con la necessità di flessibilità e mobilità dei lavoratori che gravitano attorno alle agenzie stesse.