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Simulazione di malattia: il datore di lavoro può avvalersi di un’agenzia investigativa

La Suprema corte di cassazione è intervenuta sul tema della simulazione di malattia da parte del dipendente, dichiarando che è legittimo per il datore di lavoro avvalersi un’agenzia investigativa.
Secondo la suprema corte, infatti (cass. 18507/16) il potere del datore di lavoro di verificare le condotte del dipendente mediante l’ausilio di una agenzia investigativa privata non può esaurirsi nel mero controllo della corretta esecuzione della prestazione lavorativa, altrimenti ponendosi in contrasto con le disposizioni degli artt. 2 e 3, l. n. 300/70, ma deve essere diretto all’accertamento di un illecito – già consumato oppure solo sospettato – che esuli dal mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Le disposizioni dell’art. 5, l. 300/70, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle assenze del lavoratore derivanti da malattia o infortunio (salvo che attuati tramite gli istituti pubblici competenti) non precludono al datore medesimo di accertare (anche tramite un’agenzia investigativa) circostanze di fatto che, a prescindere da valutazioni di tipo sanitario, dimostrino l’insussistenza della malattia o la relativa inidoneità a determinare l’assenza dal servizio.

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