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Somme da restituire al datore di lavoro da parte del lavoratore

  • Lavoro

Retribuzione e restituzione di somme pagate in eccesso al dipendente, il datore di lavoro può avanzare questa richiesta? Sì, ma deve dimostrare che si è trattato di un errore essenziale e riconoscibile. Vediamo qui di seguito un caso specifico.

Con la sentenza del 15 luglio 2016 n. 14574 la Suprema corte di cassazione è intervenuta su una fattispecie in cui la società aveva corrisposto, in via cumulativa per le medesime prestazioni lavorative rese oltre l’orario di lavoro nelle ore notturne, sia un’indennità per lavoro notturno che un’indennità per lavoro straordinario, nonostante il contratto collettivo prevedesse espressamente che le due indennità non si cumulassero.

Il datore di lavoro ha sostenuto di essere incorso in un errore essenziale e riconoscibile e ha quindi chiesto al dipendente la restituzione degli importi corrisposti a titolo di indennità di lavoro notturno.
I Giudici di merito hanno respinto il ricorso della società sostenendo che il pagamento fosse imputabile ad errore essenziale ma non riconoscibile a fronte del contenuto innovativo dell’accordo collettivo e dell’applicazione difforme che era stata data, sul territorio, della clausola negoziale.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso alla Suprema Corte sostenendo la falsa applicazione di legge e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio perché la Corte di Appello aveva attribuito natura di errore non riconoscibile all’erogazione cumulativa delle due indennità nonostante la disposizione del contratto collettivo fosse chiara sull’incumulabilità.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso osservando, anzitutto, che le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore senza che, in tal caso, si possa parlare di liberalità, se si considera che la retribuzione è il corrispettivo di una prestazione di lavoro.

In ordine alla riconoscibilità dell’errore I Giudici hanno giudicato immune da vizi logici la motivazione della Cotte Territoriale, attesa la situazione concreta determinatasi all’indomani della stipulazione della nuova disciplina tale da disorientare, per i suoi profili di novità, sia gli uffici del personale sia i dipendenti.

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