Pubblichiamo un breve riepilogo di tutto quello che i lavoratori devono sapere sulla legge 104/92.
Buona lettura!
A. Disposizioni di carattere generale rilevanti
Articolo 3: soggetti aventi diritto. Si applica alle persone con disabilità con “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Gli elementi rilevanti sono dunque i seguenti:
- Che vi sia una “diminuzione delle proprie capacità”;
- Che tale diminuzione comporti difficoltà nei vari aspetti della vita (apprendimento, relazione…);
- Che ciò comporti che il soggetto sia svantaggiato o emarginato.
IMPORTANTE: comma 3: quando la minorazione è tale da necessitare assistenza permanente, continuativa e globale della persona con disabilità si parla di “gravità”.
Articolo 4: L’accertamento della condizione di disabilità è demandato alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS
ARTICOLO N. 33 – LE AGEVOLAZIONI
Comma 1 e comma 2: prolungamento congedo parentale (versione attuale come da modifiche d.lgs. 80/2015)
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale [ex art. 32 d.lgs. 151/2001], fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Comma 2: al posto del prolungamento si possono avere 2 ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento del terzo anno di via del bambino
Nel caso di prolungamento del congedo parentale, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Può essere richiesto al termine del periodo normale di possibile fruizione del congedo. Il totale tra congedo parentale ordinario e prolungamento non può essere superiore a 3 anni, da fruire entro i 12 anni del bambino (entro i 12 anni dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva)
Commi 3, 3-bis, 6: c.d. Permessi 104
Sono dei permessi retribuiti (sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta, comprensiva di ratei di XIII e XIV, msg. INPS 13032/2005) che (a condizione che la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata a tempo pieno) spettano ai lavoratori dipendenti (privati o pubblici, tempo pieno o part-time) che:
- Siano disabili in situazione di gravità;
- Siano genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità;
- Siano coniugi, parenti, affini entro il secondo grado, parte dell’unione civile, conviventi di fatto. Il diritto si estende ai parenti ed agli affini di terzo grado se i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità in gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Ai lavoratori disabili in gravità spettano (in alternativa e ex co. 6):
- Riposi orari giornalieri di 2 ore (se l’orario effettivo di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere) o 1 ora (se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) (informativa INPDAP 9/12/2002, n. 33).
- 3 giorni di permesso mensili frazionabili in ore.
A genitori (il diritto è riconosciuto a entrambi alternativamente) di figli disabili in gravità minori di anni 12 spettano (in alternativa):
- Il prolungamento del congedo di cui sopra (ma solo per un genitore alla volta);
- 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili;
- Permessi orari retribuiti rapportati in base all’effettivo orario di lavoro, come per i lavoratori disabili (SOLO se il figlio disabile è minore di anni 3).
A genitori (il diritto è riconosciuto a entrambi alternativamente) di figli disabili in gravità maggiori di anni dodici spettano
- 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai parenti e agli affini spettano:
- 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili
È possibile assistere contemporaneamente più persone in condizione di disabilità grave e, di conseguenza, cumulare i giorni di permesso, ma solo se tali persone sono genitori, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto ai parenti e affini.
Non è richiesta la convivenza e nemmeno la continuità e l’esclusività (come sancito dall’art. 20 co. 1 della l. 53/2000, da ultima modificata dalla l. 183/2010)
Comma 6-bis:
Se il lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in disabilità grave ad una distanza superiore a 150 km rispetto alla residenza, deve attestare l’effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito mediante presentazione dei titoli di viaggio.
Commi 5 e 5-bis: scelta della sede di lavoro
I soggetti sopraelencati hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ove possibile. L’azienda può tuttavia rifiutarsi, in virtù di quell’ove possibile, adducendo ragioni di organizzazione del lavoro.
Al contrario, il datore non può invece trasferire i soggetti sopraelencati senza il loro consenso, nemmeno adducendo ragioni di organizzazione aziendale.
ESCLUSI DAI PERMESSI RETRIBUITI
- lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
- addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
- lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari (circ. 133 /2000 punto 3.3)
- lavoratori autonomi
- lavoratori parasubordinati
Congedi straordinari
- Lgs. n. 151/2001, art. 42 (come modificato da D.Lgs. 119/2011)
Trattasi di un congedo di 2 anni retribuito al fine di consentire al lavoratore di fornire assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità.
Per detti congedi è sì previsto il requisito della convivenza, che per l’INPS (Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010) può anche consistere nella semplice abitazione presso lo stesso stabile (e stesso numero civico), non necessariamente stesso appartamento. Fa fede la residenza.
Anche in questo caso, è escluso il congedo se il disabile è ricoverato a tempo pieno.
I soggetti a cui spetta detto congedo sono elencati in ordine di priorità dall’art. 4 del D.Lgs. 119/2011:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventidella persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventidella persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La retribuzione spettante è quantificata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione e entro un limite massimo annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT (47.968 euro per il 2018).
Il periodo di congedo non è computato ai fini di maturazione ferie, XIII, XIV, TFR.
In caso di congedo durante CIG, la retribuzione spettante è l’ultima percepita, detratto il trattamento integrativo.
Durante il congedo straordinario è prevista contribuzione figurativa (come per la maternità).
Il limite massimo di congedo straordinario è di 2 anni. Se 2 genitori hanno 2 figli disabili, ognuno potrà prendere 2 anni, ma non potrà uno solo fare 4 anni.
Il congedo è frazionabile anche a giorni interi. Affinché vi sia il frazionamento, il lavoratore deve riprendere effettivamente l’attività lavorativa. Ferie, malattia e festività sono escluse dal computo dei giorni di congedo (mess. INPS 28379/2006). L’anno si considera di 365 giorni.
ESCLUSIONI
- Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati;
- in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale: cioè, non si può beneficiare del congedo quando non è prevista attività lavorativa (altrimenti il lavoratore guadagnerebbe anche nei giorni di non lavoro)
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 104/1992
N.B.
- non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
- il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l’astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
- gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
- il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario (msg. n. 22912 del 20.09.2007).
- Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (msg. n. 027168 del 25.11.2009)
- Se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
- se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.