Quanto alla prescrizione crediti di lavoro, per quelli che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. Sez. Lav. 6 settembre 2022, n. 26246 – Pres. Raimondi; Rel. Patti
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26246 pubblicata il 6 settembre 2022, ha risolto il profondo contrasto giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la prescrizione, dopo la legge Fornero, non decorre più in costanza di rapporto di lavoro.
I precedenti giurisprudenziali
Per arrivare a tale conclusione, la Suprema Corte svolge un lungo e articolato excursus giurisprudenziale delle pronunce della Corte Costituzionale (spiegandone la coerenza rispetto al sistema normativo applicabile ratione temporis) nel corso del quale ha richiamato la prima pronuncia sul punto (la 63/1966) che in modo innovativo escludeva la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro motivandola in ragione della soggezione psicologica del lavoratore (il cosiddetto metus) nei confronti del datore di lavoro che poteva licenziarlo.
Da qui la Corte costituzionale quanto alla prescrizione crediti di lavoro, ha affermato che i 5 anni decorrono sempre dalla cessazione del rapporto, nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Per i successivi decenni la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, si allineava pacificamente a tale differenziazione non essendo intervenute modifiche radicali all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il contrasto, infatti, si veniva a formare solo con l’entrata in vigore della L. 92/2012 e poi del D.Lgs. 23/2015 e ciò a causa del sempre minore spazio che il legislatore aveva riservato allo strumento reintegratorio anche in caso di licenziamento illegittimo.
Prescrizione crediti di lavoro: cosa è cambiato dopo la riforma Fornero?
Sulla prescrizione crediti di lavoro si riscontravano pronunce contrastanti che da un lato ritenevano che la sussistenza dell’ipotesi reintegratoria fosse ex se sufficiente a garantire la prescritta stabilità del rapporto di lavoro (più stabilità meno metus) contrapposte altre che, appunto, ritenevano ormai “superata” la soluzione della reintegrazione nel posto di lavoro come (salvo casi eccezionali) di strumento di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
Tale contrasto è stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte con la sentenza in commento nel senso del “carattere ormai recessivo” dello strumento reintegratorio.
A tal fine, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esame sul ruolo della reintegrazione non doveva limitarsi a “soppesare” la soluzione reintegrativa nel paniere delle tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo, in quanto oramai “non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria … abbia ormai un carattere recessivo”.
La Corte non manca, poi, di richiamare la recentissima giurisprudenza della Corte Costituzionale, intervenuta a luglio scorso ad estendere le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione (Corte Cost. 125/2022), rilevando che – nonostante il positivo sforzo della Corte – era oramai acclarato che la tutela reintegratoria non sia più “la forma ordinaria di tutela contro ogni forma illegittima di risoluzione”.
Questo ragionamento si fonda sull’analisi delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 42 della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma Fornero), e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori.
Modifiche che, secondo la Corte, hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria (e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza) ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento ad un sistema diverso, caratterizzato da quella che viene definita una “applicazione selettiva delle tutele”.
Motivi della decisione sul tema prescrizione crediti lavoro.
Sulla base di tale nuovo metodo, il Giudice analizza le due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato, accertamento della sua natura) e poi procede alla scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione, che può essere in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”.
Questo vuol dire, prosegue anche la sentenza, che in questo nuovo regime sanzionatorio il Giudice deve procedere ad una valutazione più articolata rispetto al periodo precedente sulla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo) accertando se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge; nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall’art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”).
Tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, settimo comma l (Corte cost. 7 aprile 2022, n. 125), avendo tali pronunce confermato che la reintegrazione non è più la forma di tutela ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo “contro ogni forma illegittima di risoluzione”.
Conclusioni
Prescrizione crediti di lavoro: la Corte conclude, quanto ai 5 anni, non già la sospensione, a norma dell’art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.

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