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Permessi legge 104 attività non direttamente assistenziali

Permessi legge 104 anche per attività non direttamente assistenziali

Il 27 novembre 2018, con ordinanza n. 30676 la corte di cassazione ha affermato che non integra infrazione disciplinare il fatto che nelle giornate in cui gode il permesso per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, riconosciuto dall’art. 33, c. 3, l. 104/92, dedica comunque il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, quest’ultimo, in senso restrittivo, limitatamente all’attività di accudimento.
L’ordinanza si pone nel solco di un’interpretazione, che ormai si può considerare maggioritaria, che non intende l’assistenza come limitata alla cura della persona assistita, ma la vuole estesa al disbrigo di attività che, anche indirettamente, favoriscono la cura o le sono propedeutiche.
Nel tema dei permessi 104, la corte assume una nozione di assistenza intesa non già in senso strettamente sanitario e materiale, ma anche psicologico e affettivo, tale da poter essere prestata sia in ambito domestico che extradomestico, come ad esempio nello svolgimento di incombenze in uffici amministrativi o in esercizi commerciali.
La corte però esclude che i permessi per assistenza disabili ex l. 104 possano essere fruiti esclusivamente con funzione compensativa, dovendosi nell’ambito degli stessi svolgere attività di assistenza, direttamente o indirettamente.

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