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Periodo di comporto malattia: quando si azzera?

L’istituto della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia (altrimenti detto, in termini più tecnici, il periodo di comporto malattia) trova la propria fonte normativa nella costituzione e nel Codice civile. 

La costituzione afferma che i “lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”; il Codice Civile dispone che il lavoratore che si assenta per malattia ha diritto non solo alla conservazione del proprio posto di lavoro, ma anche alla corresponsione, quando previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, della retribuzione o di un’indennità, purché l’assenza non superi il periodo stabilito (quasi sempre) dai contratti collettivi.

Ecco quindi che viene individuata dalla normativa vigente la fonte della risposta alla domanda del presente articolo, ovvero: quando si azzera il periodo di comporto malattia?

Per verificare il proprio caso specifico occorre consultare il contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro e verificare cosa lo stesso dispone quanto all’ipotesi di malattia.

Quando si azzera il periodo di comporto?

Ogni contratto collettivo, di norma, prevede non solo il diritto del lavoratore a un trattamento economico integrativo rispetto a quello che può essere riconosciuto da INPS (va infatti detto che INPS non interviene con un indennizzo di malattia per tutti i settori e per tutte le categorie di lavoratori) ma indica altresì l’arco temporale di riferimento utile ai fini del computo del comporto di malattia. 

Nel nostro ordinamento esistono centinaia di contratti collettivi diversi, pertanto non esiste una risposta univoca in ordine a quando si azzera il periodo di comporto malattia. 

Ci sono contratti, ad esempio, che indicano che il periodo di comporto è di 6 mesi nell’anno di calendario, con la conseguenza che il periodo di comporto malattia si azzera ogni 1° gennaio, decorrendo dalla stessa data i nuovi 6 mesi di periodo di comporto.

Ci sono contratti invece che estendono il periodo di conteggio del comporto ai tre anni passati. 

Esistono anche casi di contratti collettivi che differenziano il periodo di comporto (e quindi modificando a seconda dei casi il momento da quando si azzera) a seconda di un evento patologico continuativo (periodo di comporto secco) o multiplo (periodo di comporto per sommatoria). 

In definitiva, quindi, è indispensabile verificare – e noi suggeriamo di farlo con un avvocato specializzato in diritto del lavoro – cosa è previsto nel proprio caso specifico dalla normativa applicabile. 

Va infine considerato che il tema della determinazione del periodo di comporto e del trattamento economico che viene ricevuto dal lavoratore durante il periodo di comporto son questioni diverse. 

Può infatti ricorrere il caso – e ancora una volta questo dipende dal singolo contratto collettivo – in cui il lavoratore abbia diritto alla conservazione del posto (e addirittura che si trovi nel caso in cui si azzera il periodo di comporto) ma non abbia diritto ad alcun indennizzo in caso di assenza per malattia (ad esempio malattia continuativa oltre sei mesi nel medesimo anno, senza intervento di INPS, e senza intervento integrativo del datore di lavoro perché non previsto dal contratto collettivo applicato). 

È quindi necessario considerare anche quest’ultimo aspetto quando si valuta il periodo di comporto perché è possibile che quando lo stesso si azzera… si azzeri anche l’indennità di malattia.

Andrea Mannino avvocato del lavoro dirittilavoro

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.

Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.

6 commenti su “Periodo di comporto malattia: quando si azzera?”

    1. Buon giorno, dipende da cosa è previsto dal contratto collettivo applicato. Non esiste una risposta generale. Cordiali saluti

  1. Buongiorno, mi sono fratturata il bacino il 2w/01/2023 ,sono stata in malattia sino al 15/04/2023 e ho ripreso il lavoro ma sono stata male perché ancora non ho abbastanza muscolo quindi sono di nuovo in malattia, come devo calcolare in totale i giorni che ho a disposizione di malattia?

    1. Buon giorno, dipende da eventuali periodi di ricovero, dalla continuità dei certificati, dal contratto collettivo applicato, dalle circostanze in cui si è fratturata il bacino. Purtroppo non è possibile risponderle se non approfondendo la posizione. Può chiarare in studio per fissare un appuntamento di consulenza personalizzata.

  2. Buongiorno,
    dopo una lunga malattia mi sono vista decurtare il compenso per malattia.
    Ora nonostante io abbia fatto i 4 mesi previsti dal mio contratto chimico farmaceutico, mi vedo ancora decurtata la malattia del 50%.
    E’ corretto?
    grazie

    1. Buongiorno
      potrebbe essere corretto.
      Questa la previsione del contratto collettivo chimico farmaceutico industria:
      integrazione al
      100% primi 3 mesi e 50% successivi 5 mesi (per dipendenti fino a tre anni di anzianità)
      100% primi 4 mesi e 50% successivi 6 mesi (per dipendenti tra tre e sei anni di anzianità)
      100% primi 5 mesi e 50% successivi 7 mesi (per dipendenti con oltre sei anni di anzianità)
      per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un
      periodo di 4 mesi senza nessun assenza per malattia, dal 14° giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia
      iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

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