Quando si può considerare nullo un verbale di conciliazione anche se sottoscritto in sede sindacale dal lavoratore?
Anzitutto è nullo un verbale di conciliazione in sede sindacale se il lavoratore non è adeguatamente assistito dal conciliatore. A questo proposito, ricordiamo in prima battuta che l’assistenza delle OO.SS. al lavoratore è, ai sensi dell’art. 411 c.p.c., condizione di validità di ogni transazione: tanto più che la Cassazione, con sentenza 24024/2013, ha confermato l’impugnabilità di rinunzie e transazioni quando l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali non sia stata effettiva. La pronuncia si pone nel solco della sentenza 13217/2008 della Cassazione, secondo cui la conciliazione non è valida quando l’assistenza del sindacalista al lavoratore non sia effettiva, occorrendo valutare se in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella conciliazione.
Devono poi ricorrere altri requisiti perché sia valido e non nullo un verbale di conciliazione firmato dal lavoratore in sede protetta. Il verbale deve essere sorretto dal principio della reciprocità e della proporzionalità tra rinuncia e corrispettivo. A parere della giurisprudenza, specialmente di merito, la mancanza di tali presupposti può comportare la nullità del verbale di conciliazione.
Per esempio, il Tribunale di Milano, nella persona del Dott. Giorgio Mariani, con sentenza n. 577/2015, ha dichiarato la nullità di un verbale di conciliazione in cui il datore di lavoro, a fronte di tutte le rinunce prestate dal lavoratore, avrebbe corrisposto una somma di Euro 50,00. Prendendo le mosse dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui le reciproche concessioni ex art. 1965 c.c. devono essere commisurate alle reciproche pretese e contestazioni, il Tribunale ha specificato come “la transazione [..] necessita della reciprocità dei sacrifici richiesta dalla formulazione normativa”.
Ebbene, a parere del foro milanese, a fronte della durata e delle condizioni del rapporto di lavoro (nel caso in esame al Tribunale, 3 anni formalizzati con contratti a progetto), la somma di Euro 50,00 proposta al lavoratore risultava “talmente irrisoria da essere sostanzialmente irrilevante per la società”; ne deriverebbe “la mancanza di un vicendevole sacrificio, ciò che non consente di qualificare “transazione” l’operazione negoziale. L’accordo compositivo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni va considerato nullo”.
Sono quindi nulli i verbali di conciliazione ove i corrispettivi sono solo simbolici.
Conforme orientamento si ritrova nella sentenza del Tribunale di Monza n. 358/2015 che, anzi, approfondisce ulteriormente il tema. Anche in tal caso, le rinunce del lavoratore venivano formalizzate con un verbale di conciliazione non sottoscritto in sede protetta, in assenza di rivendicazioni e di mandato alle OO.SS. da parte del lavoratore, con la corresponsione di un importo irrisorio a fronte delle rinunce (si noti l’identità in termini con quanto avvenuto nel caso di cui si è in lite). Per il Tribunale, tali circostanze, non essendo stato rispettate le procedure di legge ex artt. 410 c.p.c. e ss., comportano necessariamente la nullità del verbale di conciliazione.
È sempre opportuno, dunque, farsi assistere un modo efficace e puntuale nei casi di conciliazione col datore di lavoro.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.
Al patronato ho una conciliazione con il datore di lavoro per una vertenza Il pagamento e con assegno.Ho rifiutato.Ho chiesto bonifico postale.Il conciliatore ha detto che prima firmo il verbale e dopo mi fanno soldi.E giusto?Quale sono i rischi
Le forme di pagamento si concordano. Tenga comunque conto che se non viene effettuato il pagamento di una conciliazione può agire in via esecutiva per recuperare l’importo
Se non si rispettano i tempi per il bonifico nella data prestabilita la conciliazione risulta nulla??
Dipende da cosa prevede l’accordo che andrebbe letto con un avvocato del lavoro. Ad ogni modo, in generale per poter sciogliere la conciliazione sarebbe necessario che nello stesso accordo fosse prevista tale possibilità in caso di inadempimento della controparte. Non è però una clausola molto frequente nei verbali di conciliazione che, anzi, spesso prevedono che una volta sottoscritti costituiscono l’unica fonte dei rapporti tra le parti.
in quali casi è possibile chiedere l’annullamento del verbale di conciliazione dopo che sono trascorsi 180 gg dalla sua sottoscrizione?
Buon giorno, deve essere dimostrata la sussistenza del vizio del consenso alla sottoscrizione. Non è quindi possibile dare una indicazione generale perchè la risposta deve essere data caso per caso. Non esiti a contattarci per ogni ulteriore dubbio.
Buongiorno, è possibile richiedere l’ annullamento del verbale di conciliazione nel caso in cui il conciliatore sia stato scelto dal datore di lavoro e non dal lavoratore?
Buon giorno, diciamo che nel momento in cui sottoscrive il verbale di conciliazione ratifica anche l’operato del conciliatore, quindi escludiamo questa possibilità.