Secondo una sentenza del Tribunale di Milano, la n. 538 del 28 febbraio 2019, non può trovare accoglimento la domanda del lavoratore diretta al pagamento di un bonus nel caso in cui non siano stati fissati gli obiettivi da parte del datore di lavoro. A parere del tribunale meneghino, infatti, non è consentito al giudice un intervento supplicetivo circa la determinazione degli obiettivi. Solo ove il lavoratore fornisca la prova dell’effettività e dell’entità del pregiudizio che ritiene di aver subito in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, potrà ottenere la tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Il caso riguardava una controversia introdotta da un dirigente, licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
Nel caso di specie, all’atto dell’assunzione, era stata definita una retribuzione variabile (bonus) al raggiungimento di obiettivi che sarebbero stati fissati nel corso del rapporto, da parte del consiglio di amministrazione.
Nel corso del tempo detti obiettivi, utili ai fini del pagamento del bonus, non sono stati fissati, e il dipendente licenziato per mancato superamento della prova.
Il lavoratore si rivolgeva quindi al tribunale, chiedendo il diritto al pagamento della retribuzione variabile, anche in assenza di fissazione di obiettivi da parte del datore di lavoro.
Il giudice ha rigettato il ricorso. Secondo il giudice, l’erogazione di un bonus basato su obiettivi che poi non vengono assegnati, non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale, e il lavoratore non può invocare la determinazione in tal senso del giudice.
In caso di mancata fissazione degli obiettivi ai fini del pagamento del bonus, quindi, l’unica tutela che ha il lavoratore è di carattere risarcitorio: il lavoratore, in sostanza, è tenuto a dare l’ardua prova di entità e natura del danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro di fissare gli obiettivi.