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Spetta la Naspi in caso di Assenza ingiustificata?

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Se nel comportamento delle parti contraenti si ravvisa la volontà, anche reciproca, di non dar più seguito al rapporto di lavoro, tale fattispecie può essere equiparata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per dimissioni fatti concludenti, senza che il lavoratore possa fruire della Naspi.

Tribunale di Udine 27 maggio 2022

Se la domanda che ci poniamo è: spetta La NASPI in caso di assenza ingiustificata, leggendo la pronuncia in commento, la risposta è NO. Il caso in commento riguardava un dipendente che si era volontariamente assentato con lo scopo di ricevere un licenziamento per giusta causa e percepire la NASPI.

Il Tribunale di Udine non risulta nuovo a pronunce che incidano sulla percezione della NASPI. Da ricordarsi, infatti, l’ordinanza n. 106/2020 a merito della quale il Giudice Friulano, in un caso di “induzione” del recesso, sempre ad opera di un lavoratore assente volontariamente dal luogo di lavoro per plurimi giorni, aveva acconsentito la c.d. compensazione atecnica tra il maxi contributo NASPI (art. 2, co. 31, l. n.92/2012) e la retribuzione dovuta all’ex dipendente, quale risarcimento del danno in favore del datore di lavoro (per violazione dei doveri di buone fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.).

La normativa vigente prevede che le dimissioni siano presentate a pena di inefficacia con modalità telematiche. Il combinato delle previsioni del Ministero del Lavoro (risposta a Interpello n. 29/2013 – risposta a Interpello n. 13/2015) e dell’INPS (circolari n.140/2012, n. 142/2012 e n.44/2013), hanno consentito (e stanno consentendo) la concessione e riconoscimento della fu indennità di disoccupazione anche a lavoratori che inducono volontariamente il proprio licenziamento.
Tuttavia la Magistratura si è già trovata a dirimere situazioni sul quesito se spetta la naspi in caso di assenza ingiustificata. Basti richiamare la sentenza del Tribunale di Monza del 02 aprile 2019 a merito della quale il Giudice di prime cure aveva esaminato il caso di un lavoratore che, assentatosi per ferie, non era più rientrato in servizio ed aveva altresì instaurato un rapporto di lavoro a tempo pieno con un’altra azienda. In quel caso il Magistrato, benché nessuna delle due parti avesse formalizzato la cessazione del rapporto di lavoro, ha rilevato come il comportamento concludente doveva ritenersi indice di manifesto reciproco disinteresse per la sua prosecuzione, tale da determinare la risoluzione per fatti concludenti al di là delle formalità ex art. 26, d.lgs. n. 151/2015.

Venendo alla fattispecie del Tribunale di Udine, la lavoratrice (aiuto cuoca) si era assentata volontariamente da oltre sei mesi senza rispondere ad alcuna missiva da parte della società datrice di lavoro. Non solo: dall’istruttoria emerge un chiaro disegno di ricerca, da parte della ex dipendente, del licenziamento prodromico alla percezione della NASPI.
Orbene, la pronuncia friulana appare riassumibile in questo principio: se nel comportamento delle parti contraenti si ravvisa la volontà, ancorché reciproca, di non dar più seguito al rapporto di lavoro, tale fattispecie può essere equiparata alle dimissioni e/o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza che il lavoratore possa fruire della Naspi. In tutti gli altri casi, sia chiaro, spetta la naspi in caso di assenza ingiustificata.

”pur in difetto di una corretta formalizzazione delle dimissioni, è agevole ravvisare nel comportamento concretamente tenuto dalle parti, l’una nei confronti dell’altra, la sintomatica manifestazione di una reciproca e convergente volontà – pur se sorretta da motivi diversi – di non dare più seguito al contratto di lavoro, determinandone così la risoluzione per fatti concludenti. È opportuno evidenziare, anzi, che proprio con riferimento all’interpretazione della condotta delle parti, la Suprema Corte ha attribuito precipua rilevanza al principio dell’affidamento, ritenendo che “il comportamento -interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.- del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva (vedi Cass. 28.4.2009 n. 9924)” (v., in tal senso Cass. civ. – Sez. L, Sentenza n. 6900/2016). Si parla non a caso, in proposito, di buona fede oggettiva, perché qui non rileva tanto lo status soggettivo dell’agente, quanto l’oggettivo atteggiarsi della sua condotta, da cui discende il divieto di venire contra factum proprium, quale interdizione ad abusare del diritto, attraverso atteggiamenti contraddittori destinati a ledere la fiducia riposta dalla controparte proprio su quell’iniziale condotta.”

Tribunale di Udine 27 maggio 2022

Insomma la questione se spetta la NASPI in caso di assenza ingiustificata può trovare risposta solamente verificando il singolo caso.

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