Costituisce cattivo esercizio del potere direttivo, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, il comportamento del datore di lavoro consistente in una serie di comportamenti che, seppur «formalmente leciti» se considerati singolarmente, inseriti in un contesto più ampio siano ritenuti parte integrante di una generale condotta vessatoria, posta in essere senza il doveroso rispetto della dignità e della integrità psico-fisica del lavoratore ed in contrasto con il canone generale della correttezza e buona fede.
Il concetto di «cattivo esercizio del potere direttivo» va tenuto distinto da quello di «mobbing», che consiste in un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha affrontato una fattispecie di comportamenti posti in essere dalla società che erano consistiti nell’adibire la dipendente a mansioni diverse da quelle svolte precedenza, con un orario di lavoro spezzato e gravoso. Inoltre, era risultato un particolare accanimento nei confronti della stessa, risultante anche dalle frequenti espressioni ingiuriose rivoltele in modo aggressivo dai suoi superiori.
Questa complessiva situazione aveva determinato l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, che aveva richiesto cure neuro-psichiatriche, sicché, essendo stata costretta a prolungate assenze per tale stato di salute, la lavoratrice era stata licenziata per superamento del periodo di comporto.
Ebbene, a detta della Corte d’appello, la società aveva posto in essere una serie di comportamenti che seppur «formalmente leciti» se considerati singolarmente, inseriti nel contesto più ampio dei fatti accertati erano stati ritenuti parte integrante di una generale condotta vessatoria, cui andava attribuito un ruolo quanto meno concausale del danno psichico lamentato dalla lavoratrice.
Ed infatti, la Ctu disposta in corso di causa, che aveva precisato che la patologia da cui risultava affetta la lavoratrice era «un disturbo di adattamento con tono dell’umore depresso», aveva ritenuto sufficienti, ad affermare il suddetto nesso causale, i fatti che erano emersi nel corso dell’istruttoria, che portavano a concludere che le scelte della società erano state in sostanza operate nell’esercizio di un potere direttivo datoriale svolto senza il doveroso rispetto della dignità e della integrità psico-fisica della lavoratrice ed anche in contrasto con il canone generale della correttezza e buona fede, visto che la modifica dell’orario assegnato alla ricorrente non aveva una reale giustificazione in ragioni organizzative aziendali e che, d’altra parte, non vi era alcuna valida ragione che potesse giustificare che, al ritorno dalla malattia, venisse assegnata alla lavoratrice una mansione lavorativa prima inesistente e più gravosa.
Ebbene, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla società, affermando che il motivo di ricorso si riferisce al mobbing, mentre nella sentenza d’appello la condotta datoriale non viene qualificata come mobbing, ma come cattivo esercizio del potere direttivo, e i due concetti non sono sovrapponibili, ma vanno distinti.
È noto, infatti, che il mobbing, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, designa «un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo» (cfr. Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).
Nella specie, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto la patologia da cui era risultata la lavoratrice – qualificata dal Ctu come «disturbo di adattamento con tono dell’umore depresso» vissuta e caratterizzata da cronicità e irreversibilità – come derivante da scelte operate nell’esercizio del potere direttivo datoriale svolto senza il doveroso rispetto della dignità e della integrità psico-fisica della lavoratrice.
Sulla base di tali principi la Corte di cassazione ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso della società.