Lo scorso 8 luglio 2013 la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di un lavoratore che svolgeva mansioni elementari per sostenere un principio di enorme importanza pratica.
Il criterio che secondo la giurisprudenza prevalente distingue lavoro subordinato e lavoro autonomo è quello dell’essere sottoposti o meno al potere direttivo del datore di lavoro. Se si è lavoratori a progetto o lavoratori “in nero”, quindi, per chiedere al giudice il riconoscimento del lavoro subordinato con i conseguenti diritti risarcitori, si dovrebbe dimostrare di aver ricevuto nel corso del rapporto di lavoro ordini e direttive dal proprio superiore, circostanza che, specie in realtà aziendali piccole, risulta essere di difficile prova.
La pronuncia della Suprema Corte afferma invece sul punto che nel caso in cui si svolgano compiti elementari, ripetitivi e predeterminati nelle modalità di esecuzione oppure compiti di notevole elevatezza di contenuto intellettuale e creativo, il suddetto criterio della soggezione al potere direttivo del datore di lavoro potrebbe non essere significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo la corte, l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata facendo riferimento alla specificità dell’incarico conferito, ricorrente, se necessario, a criteri sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l’orario di lavoro e la sussistenza di una, seppur minima, organizzazione imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto priva di vizi la decisione della Corte di merito che, per l’accertamento della natura subordinata di un lavoro svolto in nero aveva attribuito rilievo alle seguenti circostanze: predisposizione da parte della società di turni settimanali ai quali il lavoratore doveva attenersi; svolgimento del lavoro in locali aziendali con uso di beni aziendali; corresponsione dello stipendio in misura fissa.
Secondo la recente pronuncia della cassazione n. 17371 dello scorso 16 luglio 2013, il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra in se l’inesatto adempimento che consente il licenziamento per scarso rendimento, dato che il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato e l’inadeguatezza della prestazione può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente, in relazione allo scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l’incidenza dell’organizzazione di impresa e dei fattori socio – ambientali.