La malattia psichica e la compatibilità con attività extralavorative è un tema sempre più delicato nel diritto del lavoro. Per anni si è pensato che il lavoratore assente per malattia dovesse limitarsi a restare in casa e a non svolgere alcuna attività esterna. Oggi questa impostazione è stata superata.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che il periodo di malattia non coincide necessariamente con una condizione di isolamento domestico. Questo vale soprattutto quando si parla di disturbi psichici, nei quali il tempo di assenza può costituire un vero e proprio tempo di cura, da gestire in coerenza con il percorso terapeutico.
In questo quadro, svolgere attività extralavorative non è sempre illecito. In alcuni casi tali attività possono essere perfettamente compatibili con la malattia e, anzi, persino utili alla guarigione. In altri casi, invece, possono costituire un indice di simulazione, abuso dell’assenza o violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Dalla malattia come riposo passivo alla malattia come tempo di cura
Per lungo tempo la malattia è stata interpretata come una fase di semplice inattività: il lavoratore doveva restare a casa e qualsiasi uscita veniva guardata con sospetto.
Oggi questa lettura non regge più. La giurisprudenza ha escluso l’esistenza di un obbligo generalizzato di permanenza domiciliare e ha riconosciuto che il lavoratore in malattia può svolgere attività esterne, sociali, leggere, sportive o formative, purché queste:
non dimostrino la simulazione della malattia;
non ritardino o compromettano la guarigione;
siano coerenti con il percorso terapeutico.
Questo cambiamento di prospettiva è particolarmente evidente nelle patologie psichiche, dove il concetto di “riposo” non coincide necessariamente con l’inerzia assoluta. In molti casi, infatti, l’isolamento può essere addirittura controproducente, mentre attività relazionali, formative o ricreative possono rientrare nel progetto terapeutico.
In altre parole, la malattia non è più vista come un “tempo vuoto”, ma come un tempo di cura attiva.
Malattia psichica e attività extralavorative: il criterio della compatibilità
Quando si parla di malattia psichica e attività extralavorative, il criterio decisivo è quello della compatibilità.
Non si può ragionare con automatismi. Non è corretto pensare, ad esempio, che uscire di casa significhi automaticamente essere in grado di lavorare, né che partecipare a un corso o svolgere attività sociali sia di per sé incompatibile con uno stato depressivo o ansioso.
La valutazione deve essere fatta in concreto, tenendo conto di diversi elementi:
il tipo di patologia psichica;
la gravità del disturbo;
i sintomi prevalenti;
le prescrizioni dello specialista;
la natura dell’attività svolta;
l’intensità, la durata e il contesto in cui essa si svolge;
le mansioni lavorative del dipendente.
La stessa attività può essere del tutto lecita in un caso e gravemente sospetta in un altro. Frequentare un corso, fare sport leggero o partecipare a incontri di gruppo può essere coerente con un percorso di cura per un disturbo depressivo lieve o moderato; può invece risultare incompatibile in presenza di un quadro clinico molto diverso o più grave.
Quando l’attività extralavorativa è lecita
L’attività extralavorativa del lavoratore affetto da patologia psichica può essere pienamente legittima quando è coerente con il quadro clinico e con le indicazioni terapeutiche.
Questo accade, ad esempio, quando lo specialista chiarisce che:
la permanenza continua in casa è sconsigliata;
l’isolamento domestico è controindicato;
il paziente deve mantenere contatti sociali o seguire attività strutturate;
un corso, un’attività ricreativa o una iniziativa formativa fa parte del percorso terapeutico.
In questi casi, l’attività esterna non è un abuso della malattia, ma può essere letta come parte integrante della cura.
Un esempio concreto
Si pensi al lavoratore assente per una patologia psichica che frequenta con continuità un corso organizzato all’esterno. Se il datore di lavoro vede solo il fatto esteriore, può ritenere quella condotta incompatibile con la malattia. Ma se il lavoratore produce una certificazione specialistica prescrittiva da cui risulta che uscire di casa e partecipare a un’attività strutturata è terapeuticamente necessario, allora il significato della condotta cambia radicalmente.
In quel caso, il comportamento non dimostra un abuso, ma una corretta adesione al programma di cura.
Quando l’attività extralavorativa fa presumere la simulazione
All’estremo opposto si collocano i casi in cui la condotta del lavoratore appare strutturalmente inconciliabile con la malattia dichiarata.
Qui non si discute tanto di una semplice incompatibilità con la guarigione, ma della possibile inesistenza o simulazione dello stato patologico.
Un esempio concreto
Immaginiamo un lavoratore assente per grave disturbo d’ansia con agorafobia e fobia sociale, che però venga documentato mentre organizza serate in un locale notturno, gestisce il pubblico, coordina il personale e si muove con disinvoltura in un ambiente affollato, rumoroso e socialmente intenso.
In una situazione del genere, il datore di lavoro può sostenere che esiste una contraddizione evidente tra la patologia dichiarata e la condotta concretamente tenuta. Questa contraddizione può far presumere che la malattia sia simulata o comunque non realmente impeditiva.
Quando la malattia esiste, ma il lavoratore ritarda la guarigione
Tra i casi di piena compatibilità e quelli di simulazione esiste una zona intermedia molto importante.
Può infatti accadere che la malattia sia reale, ma che il lavoratore tenga una condotta incompatibile con i propri doveri di cura e con l’obbligo di non ritardare la guarigione.
In questi casi il problema non è negare l’esistenza della patologia, ma contestare che il dipendente stia usando correttamente il periodo di assenza.
Un esempio concreto
Si pensi a un impiegato in malattia per sindrome ansioso-depressiva che, durante l’assenza, lavori come cameriere o barman in un pub molto frequentato, svolgendo turni notturni, restando per molte ore in piedi, operando in un ambiente rumoroso e sottoposto a forte stress relazionale.
Anche se non vi fosse incompatibilità assoluta tra diagnosi e qualsiasi attività esterna, quel tipo di attività potrebbe essere ritenuta concretamente idonea a peggiorare o ritardare il recupero. In questa ipotesi, l’illecito disciplinare non risiederebbe nella simulazione della malattia, ma nella violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e collaborazione al processo di guarigione.
Ed è importante un punto: non è sempre necessario dimostrare che la guarigione sia stata effettivamente ritardata. Può bastare che la condotta, valutata ex ante, appaia oggettivamente in contrasto con i doveri di cura.
L’onere della prova: chi deve dimostrare cosa
Il tema della malattia psichica e della compatibilità con attività extralavorative si gioca spesso sul terreno della prova.
Il punto di partenza: il certificato medico
Il certificato medico giustifica l’assenza e fa scattare una presunzione di legittimità dello stato di malattia. Questo significa che il lavoratore, almeno inizialmente, non deve fare altro: è il certificato a legittimare l’assenza.
Il primo onere è del datore di lavoro
Se il datore di lavoro ritiene che vi sia un abuso, non può limitarsi a sospetti generici. Deve raccogliere elementi oggettivi e concreti, dimostrando fatti specifici che facciano emergere una incompatibilità tra malattia dichiarata e attività effettivamente svolta.
Poi l’onere si sposta sul lavoratore
Una volta che il datore ha allegato fatti concreti e circostanziati, l’onere probatorio si sposta sul lavoratore. Sarà allora quest’ultimo a dover dimostrare, con documentazione medica tecnicamente attendibile, che le attività contestate erano compatibili con la patologia e non ostacolavano la guarigione.
Perché la certificazione specialistica è decisiva
Nelle patologie psichiche, la qualità della documentazione medica è spesso determinante.
Non basta una certificazione generica o meramente diagnostica. Serve, piuttosto, una certificazione specialistica prescrittiva, cioè un documento che non si limiti a indicare la diagnosi, ma spieghi anche:
quali attività sono consentite;
perché sono terapeuticamente utili;
in che modo si inseriscono nel percorso di cura;
perché l’isolamento o l’inattività sarebbero invece dannosi.
Quando il lavoratore riesce a produrre una documentazione di questo tipo, la contestazione datoriale diventa molto più difficile. Da quel momento, il datore non può più limitarsi a evidenziare l’esistenza dell’attività esterna, ma deve dimostrare che tale attività ha superato i limiti della prescrizione medica oppure che, per modalità concrete, intensità o contesto, si è posta comunque in contrasto con i doveri di cura.
I controlli investigativi sono leciti?
Sì, ma entro limiti precisi.
La giurisprudenza ammette che il datore di lavoro possa incaricare un’agenzia investigativa di controllare la condotta extralavorativa del dipendente in malattia. Questo non viola, di per sé, il divieto di accertamenti sanitari diretti previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, a condizione che il controllo:
non invada la sfera sanitaria;
non riguardi la diagnosi o lo stato clinico;
si limiti a documentare fatti esterni, oggettivi e osservabili;
avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In sostanza, l’investigatore può osservare cosa fa il lavoratore, dove, per quanto tempo e con quale apparente impegno fisico o relazionale. Non può invece formulare giudizi medici, né valutare se quel comportamento sia o non sia compatibile con la patologia.
Quella valutazione spetterà, eventualmente, al datore di lavoro e poi al giudice.
Quando i controlli sono illegittimi
Il controllo investigativo non può essere generico, esplorativo o persecutorio.
Per essere legittimo, deve esserci un fondato sospetto, basato su elementi oggettivi: segnalazioni attendibili, condotte anomale, ripetute coincidenze o altre circostanze concrete che rendano ragionevole il dubbio sulla genuinità dell’assenza.
Al contrario, controlli disposti senza alcun serio elemento indiziario, oppure investigazioni troppo invasive e sproporzionate, rischiano di essere illegittimi, con la conseguenza che le prove raccolte potrebbero risultare inutilizzabili.
L’importanza del mandato all’agenzia investigativa
Un passaggio spesso sottovalutato riguarda il contenuto del mandato affidato all’agenzia.
Il mandato deve essere preciso e limitato alla raccolta di fatti esteriori e oggettivamente osservabili. Se invece è formulato in modo generico o, peggio, richiede all’investigatore valutazioni sulla compatibilità tra condotta e malattia, il controllo rischia di sconfinare in un’indagine sanitaria vietata.
In altre parole, l’investigatore deve descrivere i fatti. Non deve fare il medico.
Conclusioni
La malattia psichica e la compatibilità con attività extralavorative non possono più essere lette con criteri rigidi o automatici.
Non esiste una regola secondo cui il lavoratore in malattia debba restare chiuso in casa, né una regola opposta per cui qualsiasi attività esterna sia sempre lecita. Il criterio corretto è un altro: verificare, caso per caso, la coerenza tra quadro clinico, prescrizioni terapeutiche e condotta concretamente tenuta.
Da questa prospettiva possono emergere tre scenari:
attività pienamente compatibili e persino terapeutiche;
attività che fanno presumere la simulazione della malattia;
attività che, pur in presenza di una malattia reale, risultano incompatibili con i doveri di cura e di pronta guarigione.
Su questo terreno la prova diventa decisiva. Il datore di lavoro deve fornire elementi concreti e seri. Il lavoratore, dal canto suo, deve saper giustificare le attività contestate con una documentazione specialistica chiara, precisa e prescrittiva.
Il confine tra legittimo percorso di cura e abuso dell’assenza passa tutto da qui.