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Licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia

Questa la posizione assunta dalla cassazione, con la sentenza 14086 del 7 luglio 2020, a proposito del licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia:

L’esistenza oggettiva di uno stato depressivo, del tutto privo di correlazione causale con lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la Società, non può spingersi sino al punto da consentire ad un lavoratore di “scegliere il contesto lavorativo” più favorevole o gradito, vale a dire di rimanere lontano dall’azienda e prestare altrove la sua attività lavorativa. Il canone di grave violazione della buona fede e correttezza è ravvisabile nello svolgimento dell’attività lavorativa in favore di terzi, “oggettivamente idonea a ritardare il rientro in azienda”, laddove costituisca “un’alternativa lavorativa scelta dalla lavoratrice”.

Nel caso di specie la Società licenziava una propria dipendente per giusta causa, in quanto la stessa, durante l’assenza per malattia, aveva svolto un’attività lavorativa presso l’esercizio commerciale gestito dal proprio compagno. La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente condannandola alla restituzione dell’importo versato dalla Società a titolo di indennità sostitutiva della reintegra. La Corte d’Appello affermava che, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, pur in presenza di una patologia psichica reale, ma insorta prima e indipendentemente dai fatti narrati nel ricorso introduttivo, il comportamento contestato alla lavoratrice, valutato ex ante, di svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia, era oggettivamente idoneo a ledere il vincolo fiduciario, e quindi sufficiente ai fini di giustifica di licenziamento, in quanto tendente a ritardare il rientro in azienda della dipendente, nel contesto di una evidente non riconducibilità dello stato patologico a fatti ascrivibili al datore di lavoro.

Per la cassazione della decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per erroneità della sentenza «per avere ritenuto che lo svolgimento dell’attività lavorativa in favore di terzi, in costanza di assenza dal lavoro per malattia, potesse pregiudicare o ritardare la guarigione».La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che l’impugnazione della ricorrente non avesse colto «l’effettiva ratio decidendi su cui la sentenza si fonda». Infatti, secondo la Corte di legittimità, «tale ratio decidendi prescinde del tutto dalla questione della idoneità o meno dell’attività lavorativa svolta dalla lavoratrice in costanza di malattia ad ostacolare o ritardare la guarigione. La sentenza si incentra, invece, sul concetto di “ritardo nel rientro” al lavoro, derivante dal comportamento posto in essere dalla dipendente in palese e grave violazione dei canoni di correttezza e buona fede che devono informare il comportamento del prestatore di lavoro, in unione all’osservanza dei suoi doveri lavorativi, concetto ben diverso da quello di avere ostacolato la guarigione dalla malattia».La Corte di legittimità ha quindi affermato che «la Corte di appello, una volta escluso che non vi era prova in giudizio della condotta vessatoria posta a base delle allegazioni della ricorrente e ritenuto che la patologia depressiva, insorta prima dei fatti denunciati in giudizio, aveva trovato la sua genesi in altri fattori, ha ritenuto che l’esistenza oggettiva di uno stato depressivo, del tutto privo di correlazione causale con lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la Società, non potesse spingersi sino al punto da consentire alla lavoratrice di “scegliere il contesto lavorativo” più favorevole o gradito, vale a dire di rimanere lontana dall’azienda e prestare altrove la sua attività lavorativa. (…) Il canone di grave violazione della buona fede e correttezza è stato ravvisato nello svolgimento dell’attività lavorativa (impegnativa, come riferito in sentenza) in favore di terzi, “oggettivamente idonea a ritardare il rientro in azienda”, che costituiva, nel caso di specie, alla luce delle complessive risultanze di causa, “un’alternativa lavorativa scelta dalla lavoratrice”

Insomma, il licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia può essere giustificato.

È opportuno, per i singoli casi specifici, richiedere un appuntamento cliccando qui sotto.

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