Vai al contenuto

Licenziamento per mancato gradimento della committente nell’appalto

Nell’ambito degli appalti sono frequenti all’interno dei capitolati di appalto le clausole c.d. di gradimento, vale dire di clausole che legittimano le società committenti a richiedere alle proprie controparti contrattuali l’allontanamento o il trasferimento di lavoratori dipendenti delle seconde ritenuti “non graditi”.

Per quanto sul piano contrattuale, in ragione della libertà delle parti, dette clausole siano ammissibili, le stesse possono generare problematiche applicative in relazione all’incidenza prodotta sui rapporti di lavoro intrattenuti dall’appaltatore con i suoi dipendenti, rapporti evidentemente estranei alla regolamentazione pattizia del contratto di appalto.

La sentenza in commento affronta proprio il caso del licenziamento per mancato gradimento della dipendente nel contratto di appalto.La fattispecie riguardava un dipendente di un addetto alle pulizie di una cooperativa, che aveva una serie di limitazioni allo svolgimento del lavoro.
Il dipendente veniva licenziato da parte del suo datore di lavoro perché non gradito al committente. La cooperativa inoltre sosteneva di non poterlo collocare in altri appalti.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo in primo luogo l’insussistenza del motivo oggettivo posto a base del provvedimento, stante l’utilizzo del tutto arbitrario ed illegittimo della clausola di gradimento, e chiedendo in via principale la tutela di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge 300/1970. In subordine, ferma in ogni caso l’illegittimità del licenziamento, veniva invocata la tutela di cui al comma 5 dello stesso articolo.
Costituendosi in giudizio, la cooperativa convenuta ribadiva che la committente aveva richiesto l’immediato allontanamento del lavoratore dall’appalto esercitando una facoltà espressamente accordata da una clausola del capitolato di appalto e produceva la richiesta scritta di allontanamento. Sosteneva che tale richiesta rappresentava il motivo oggettivo fondante il licenziamento, in quanto l’impossibilità per la cooperativa di utilizzare il lavoratore presso l’appalto configurava una ragione organizzativa sufficiente a giustificare il recesso.
La convenuta deduceva inoltre che il lavoratore era stato in passato destinatario di lamentele da parte della committente per il proprio comportamento e chiedeva di poter provare a mezzo testi episodi risalenti a più di tre anni prima rispetto alla richiesta inviata dalla committente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice afferma di non condividere il ragionamento esposto dalla convenuta, osservando in via preliminare che il motivo fondante il licenziamento deve essere, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1966, non solo oggettivo ma anche “giustificato”
E’ erroneo sostenere che il potere di gradimento, derivante da una clausola contenuta nel capitolato di appalto, si traduca in una sorta di facoltà di recesso ad nutum, che paradossalmente sorgerebbe in capo non al datore di lavoro, ma ad un terzo. Tale interpretazione sarebbe contraria all’insegnamento fatto proprio dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza n. 194/2018, citata dallo stesso ricorrente, nella quale si ribadisce l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito del lavoratore “a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente”.
Il Tribunale di Torino, quindi, con l’ordinanza del 4 marzo 2019, n. 4226 ha quindi affermato che: “È da ritenersi illegittimo il licenziamento irrogato dall’appaltatore a fronte dell’esercizio, da parte del committente, della clausola di gradimento contenuta nel contratto di appalto, quando il datore di lavoro non abbia dimostrato il carattere giustificato della richiesta del committente di allontanamento del lavoratore”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *