In questo articolo affrontiamo un caso relativo ad alcuni insulti contro il datore su chat privata compiuti da un dipendente.
Come si dirà, al fatto non è stata accordata, dai giudici, rilevanza disciplinare, e il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. I messaggi vocali di contenuto offensivo scambiati su chat di whatsapp riservata ad un gruppo di colleghi di lavoro non integrano gli estremi della diffamazione, ma costituiscono espressione del diritto di corrispondenza.
Il caso in esame riguardava insulti contro il datore di lavoro inviati dal dipendente nel gruppo «Amici di lavoro»
Il lavoratore (un «nuovo assunto», quanto alla graduazione della tutela sanzionatoria applicabile in conseguenza dell’annullamento ope iudicis del licenziamento) ha ottenuto la reintegrazione in servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, sul presupposto che gli addebiti a fondamento del provvedimento espulsivo siano riconducibili alla fattispecie del “fatto materialmente insussistente”.
Non è tuttavia facile individuare il confine tra legittimo diritto di espressione e il divieto di diffamazione.
Punto di partenza, dal quale muove il Tribunale fiorentino, è la distinzione tra social network con accesso limitato ad utenti appositamente invitati e social aperti, invece, ad una moltitudine indistinta di consumatori del web.
In questo contesto si colloca il rimedio scelto dal Giudice per sanzionare l’acclarata invalidità del licenziamento disciplinare, che avviene mediante la reintegrazione in servizio, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, che postula l’insussistenza materiale del fatto oggetto di contestazione. Ciò, pur a fronte di una condotta del tutto pacifica (peraltro, confermata dallo stesso lavoratore) nel suo storico accadimento.
I messaggi in chat sono considerati diffamazione?
I messaggi vocali di contenuto offensivo, minatorio e razzista nei confronti di un superiore gerarchico e di altri dipendenti, laddove scambiati su chat di whatsapp riservata ad un gruppo di colleghi di lavoro, non integrano gli estremi della diffamazione, ma costituiscono espressione del diritto di corrispondenza. In questo caso è quindi illegittimo il licenziamento per insulti al datore di lavoro su chat privata.
Non è quindi un caso come la giurisprudenza abbia invece considerato lecito il licenziamento intimato a una lavoratrice che aveva scritto su facebook «Mi sono rotta i coglioni di questo posto di merda e per la proprietà».
I giudici, considerata la platea potenzialmente illimitata dei lettori degli improperi (come noto, un profilo Facebook può essere accessibile a chiunque sia iscritto al social) e, dunque, censurando la natura diffamatoria della condotta, hanno confermato la correttezza del provvedimento datoriale espulsivo.
Il test legato al numero di soggetti raggiungibili dai messaggi offensivi – alla stregua della dicotomia di lecito/illecito alla base delle decisioni in precedenza esaminate – è fulcro della sentenza del Tribunale di Firenze oggetto del presente commento.
Nel caso di specie, sottolinea il Giudice toscano, l’area di diffusione dei messaggi offensivi era del tutto ristretta e circoscritta, in quanto blindata alla platea (chiusa) di partecipanti alla chat privata whatsapp denominata “Amici di lavoro”.
Il carattere predeterminato dei destinatari di riferimento è il punto focale di un precedente di legittimità richiamato nelle motivazioni della sentenza, giunto a medesime conclusioni con riferimento a messaggi denigratori veicolati in una chat privata del sistema messanger disponibile su Facebook.
«Ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all’interno di una cerchia di persone determinate» − così si legge nel passaggio rilevante in questa sede − «non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie oggetto di comunicazione, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse».
Non potendosi configurare la natura diffamatoria della condotta (mancando il messaggio della capacità di raggiungere un numero di destinatari potenzialmente illimitato), il giudice fiorentino riconduce i messaggi vocali nell’ambito del diritto di corrispondenza ed esclude la rilevanza disciplinare del fatto, annullando il licenziamento.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
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