Quando è legittimo il Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta? In questo articolo approfondiremo la questione e cercheremo di dare delle risposte a questo quesito complesso, partendo dalla giurisprudenza della corte di cassazione.
La corte di cassazione, con sentenza del 10 luglio 2019, numero 18556 è intervenuta sul tema del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica.
Può capitare che, nel corso del rapporto di lavoro, le condizioni fisiche del lavoratore progressivamente peggiorino, sino a non consentire più di svolgere la mansione specifica.
Nella prassi, ciò che avviene è che, nel corso delle visite di idoneità periodiche cui è sottoposto il dipendente, può capitare che il medico del lavoro constati una sopravvenuta inidoneità fisica e trasmette il giudizio al datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provare ad individuare una mansione alternativa per il lavoratore dichiarato fisicamente inidoneo ma quando non vi è tale possibilità vi è il concreto rischio di essere licenziati per sopravvenuta inidoneità fisica.
L’aggravamento delle condizioni di salute che può condurre all’accertamento dell’inidoneità fisica può dipendere o dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio, nel caso di un addetto al magazzino che contragga patologie permanenti alla schiena) oppure da fattori esterni (come può accadere se ci si fa male svolgendo una attività nel weekend).
In questo articolo non affrontiamo il caso in cui le condizioni fisiche peggiorano per cause riconducibili allo svolgimento del lavoro. Ciò, infatti, apre scenari diversi, che attengono concetti come malattia professionale, che comportano diverse possibili responsabilità per il datore di lavoro e diverse ripercussioni sulla possibilità di licenziare per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Il caso in esame, invece, riguarda il caso in cui un lavoratore era diventato inidoneo a svolgere il proprio lavoro per malattia personale e non lavorativa.
Emergeva in giudizio che, in effetti, non vi erano possibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, se non previa modifica dell’organizzazione del lavoro.
I giudici di primo e di secondo grado respingevano la domanda del lavoratore, e dichiaravano legittimo il licenziamento, sulla base del fatto che non poteva essere un giudice ad invadere la sfera di discrezionalità imprenditoriale e obbligare il datore di lavoro ad assumere le iniziative per modificare le modalità di lavoro e consentire al lavoratore di svolgere il proprio lavoro.
La suprema corte di cassazione, invece, in riforma delle pronunce di merito, ha affermato che: in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo a carico del datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro a condizione che comportino un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa, e che rispettino le condizioni di lavoro degli altri dipendenti.
Ecco quindi un caso in cui il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica può essere dichiarato illegittimo.