La c.d. Riforma Fornero ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di conciliazione che deve essere attivata preventivamente dalle aziende (con più di 15 dipendenti nel comune o, in generale, con più di 60 dipendenti) che intendono licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo.
Si tratta della procedura ex art. 7, l. 604/66 che è analizzata in questo articolo, con i consigli su cosa fare quando si riceve la comunicazione della volontà di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Prima di intimare un recesso per motivi oggettivi l’azienda deve formalizzare all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di competenza (rispetto alla sede di lavoro) una comunicazione in cui vengono indicati i riferimenti del rapporto di lavoro, le ragioni in base alle quali intende licenziare il dipendente e le eventuali misure che intende porre in essere per ammortizzare l’impatto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sul dipendente. Tale comunicazione deve essere inviata anche al dipendente interessato per conoscenza.
La procedura ex art. 7, l. 604/66, nell’ottica del legislatore ha la finalità di consentire alle parti di individuare un accordo ed evitare che il licenziamento sia impugnato dal dipendente in sede giudiziaria.
Dopo aver ricevuto la comunicazione ex art. 7, l. 604/66 l’Ispettorato convoca le parti per la conciliazione. In caso di esito positivo, viene redatto un verbale di accordo. In caso di esito negativo, l’azienda può licenziare il dipendente che, a sua volta, ove lo ritenesse opportuno, potrà avviare un contenzioso avverso il licenziamento.
Il periodo che va dalla comunicazione ex art. 7 l. 604/66 alla convocazione delle parti è, normalmente, un periodo fertile per avviare una trattativa tra dipendente e impresa per individuare un accordo. È per questo che, non appena si riceve questa comunicazione, è opportuno rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.
La fase della negoziazione, infatti, è importantissima e può consentire alle parti di individuare soluzioni soddisfacenti. Durante questa fase, a differenza di quello che succede successivamente all’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le parti possono concordare tantissimi aspetti della risoluzione, come:
- l’assoggettamento fiscale e contributivo della buona uscita,
- la data e il titolo della risoluzione,
- i servizi di outplacement,
- le modalità di accesso al trattamento di disoccupazione,
- il rilascio di lettere di referenze,
- le modalità di pagamento delle competenze e delle spettanze di fine rapporto,
- le condizioni di riservatezza,
- eventuale non concorrenza ovvero rinunce su quanto è avvenuto nel corso del rapporto di lavoro.
Gestire al meglio le fasi della procedura dell’art. 7 l. 604/66 può offrire ottime occasioni che, con un giudizio, potrebbero non presentarsi. Solo un Avvocato che abbia maturato esperienza in Diritto del Lavoro è in grado di consigliare le parti sulle soluzioni migliori ed in linea con le aspettative. La gestione autonoma della procedura ex art. 7 l. 604/66, infatti, può essere molto rischiosa ed equivale a curare autonomamente una grave malattia senza prima aver consultato un medico competente.
Il nostro Studio sarà in grado di assistere le parti nella procedura, laddove possibile addebitando i costi di assistenza alla controparte.