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Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza

Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza presentano caratteristiche distintive rispetto alla disciplina applicabile alle altre categorie di lavoratori subordinati. Infatti, il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza si fondano su una disciplina che esclude l’applicazione delle tutele previste dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, e trova invece la propria regolazione nella contrattazione collettiva e negli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile.

Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza si collocano quindi in un sistema che riconosce al datore di lavoro una maggiore libertà di recesso, giustificata dalla peculiarità delle funzioni dirigenziali e dalla necessità di preservare un rapporto fiduciario particolarmente intenso. In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la legittimità di questa differenziazione (Corte Cost. n.121/1972; n.101/1975; n.309/1992; n.404/1992).

Il concetto di giustificatezza, strettamente connesso al licenziamento del dirigente, è stato progressivamente elaborato dalla giurisprudenza e dalla contrattazione collettiva. Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza implicano che il recesso possa avvenire per qualsiasi motivo apprezzabile sul piano giuridico, idoneo a incrinare il vincolo fiduciario, senza dover necessariamente rientrare nelle più restrittive categorie della giusta causa o del giustificato motivo.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n.4614/2006; n.33254/2021), il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza si concretizzano nella valutazione di una causa congrua, che escluda arbitrarietà o pretestuosità. In tal senso, anche comportamenti che non giustificherebbero il licenziamento di un lavoratore subordinato ordinario possono essere ritenuti sufficienti per ritenere giustificato il licenziamento del dirigente.

Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza si articolano in due tipologie: soggettiva e oggettiva. La giustificatezza soggettiva si riferisce a comportamenti individuali del dirigente che compromettono l’affidabilità o l’immagine dell’azienda. In tali casi, non è necessario che il comportamento configuri una giusta causa, ma è sufficiente che determini un significativo incrinamento del vincolo fiduciario (Cass. n.5671/2012; n.23031/2024; n.381/2023).

Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza oggettiva, invece, attengono a esigenze organizzative del datore di lavoro, come ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali. Anche in questi casi, la giurisprudenza (Cass. n.34976/2021; n.36955/2022) ha chiarito che il principio di buona fede deve essere bilanciato con la libertà di iniziativa economica, senza però che emergano elementi discriminatori o pretestuosi.

Quanto alle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo, il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza implicano l’esclusione della tutela reintegratoria, salvo i casi di licenziamento discriminatorio, verbale o dettato da motivo illecito determinante. Le conseguenze dell’illegittimità del recesso sono quindi regolate prevalentemente dalla contrattazione collettiva, che può prevedere il diritto a un’indennità supplementare.

In conclusione, il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza costituiscono un sistema autonomo e flessibile, che bilancia le esigenze di tutela del lavoratore con la necessaria libertà imprenditoriale, e la cui legittimità è stata più volte riconosciuta anche in sede costituzionale e di legittimità.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro

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