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Licenziamento collettivo e criteri di scelta

Ogni lavoratore, quando si trova nella difficile situazione in cui potrebbe essere il destinatario di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo si pone delle domande sulla possibilità che effettivamente sia lui la persona che verrà licenziata piuttosto che il collega. 

La questione va risolta rispondendo alla domanda su quali siano i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in caso di licenziamento collettivo.

Anzitutto va fatta una breve premessa. 

La legge stabilisce dei criteri di scelta (che sono tre, ovvero: carichi di famiglia, anzianità di servizio e esigenze tecniche e organizzative dell’impresa) per il solo caso di licenziamento collettivo

Possiamo quindi dire che nel caso di licenziamento individuale, teoricamente, l’azienda non è obbligata ad applicare i criteri di scelta per individuare il lavoratore da licenziare ma è anche bene considerare che la giurisprudenza ha sostenuto l’applicabilità per analogia dei criteri di scelta anche per il licenziamento individuale. 

Insomma, la tematica dei criteri di scelta e della loro applicazione riguarda tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale, riorganizzazione, ecc.).

Quali sono i criteri di scelta nel caso di licenziamento collettivo?

La legge stabilisce che:

L’individuazione dei lavoratori da  collocare  in  mobilità  deve avvenire  in   relazione   alle   esigenze   tecnico-produttive,  ed organizzative del  complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei  criteri previsti da contratti collettivi stipulati con  i  sindacati  di  cui all’articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi  contratti  nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

  • carichi di famiglia
  • anzianità
  • esigenze tecnico produttive e organizzative

Quindi la cosa più importante che possiamo dedurre dal testo normativo è che viene data priorità, nell’individuazione dei criteri di scelta, a quelli stabiliti in accordi sindacali

Quando l’azienda vuole procedere ad un licenziamento collettivo, infatti, è tenuta a coinvolgere anche le organizzazioni sindacali e ad avviare un tavolo di trattativa per gestire gli esuberi.

Se frutto di questa trattativa fosse un accordo, nell’ambito di questo accordo sarebbero anche individuati i criteri di scelta da utilizzare per individuare i lavoratori da licenziare. 

Nel caso di accordo sindacale, quindi, i criteri di scelta sono quelli previsti in seno all’intesa e solo secondariamente quelli previsti dalla legge. 

In caso di mancato accordo, invece, la legge stabilisce i tre criteri da considerare per scegliere il lavoratore da licenziare, nell’ambito del licenziamento collettivo. La legge stabilisce anche il concetto di concorso: il datore di lavoro dovrà, quindi, in maniera equilibrata, applicare i criteri e dare conto di come li ha applicati, nell’ambito del concetto di correttezza e buona fede. 

È chiaro che la genericità dei concetti normativi è tale per cui quasi sempre si può contestare l’applicazione dei criteri di scelta ed è per questo che il più delle volte il datore di lavoro ha interesse a firmare con i sindacati una intesa, in modo da non aver problemi a dover individuare i criteri di scelta. 

Tra l’altro, proprio a proposito dei singoli criteri di scelta nel caso di licenziamento collettivo è proliferata tanta giurisprudenza, proprio perché è frequente litigare sulla questione

Una sentenza della cassazione ad esempio ha affermato che il criterio dei carichi di famiglia punta a tutelare i lavoratori socialmente più deboli.
Secondo la cassazione lo scopo della norma è avere riguardo alla situazione economica effettiva del dipendente, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori può onerati, ne deriva che il riferimento ai carichi di famiglia nell’ambito del licenziamento collettivo deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione famigliare, e quindi dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
Questo non significa che il datore di lavoro debba svolgere specifiche indagini ma deve tenere in considerazione non solo il dato fiscale ma anche tutte le circostanza di cui il datore di lavoro abbia conoscenza in qualche modo ufficiale.

Volendo esemplificare, dovrà darsi priorità nella salvaguardia di una persona monoreddito con un figlio che una famiglia milionaria con quattro figli.

Insomma le questioni in tema di licenziamento collettivo e criteri di scelta sono sempre attuali e frequentissime.


Rivolgiti al nostro studio se sei interessato da una procedura di licenziamento collettivo: sapremo come aiutarti e difenderti.

Andrea Mannino avvocato del lavoro dirittilavoro

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.

Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.

4 commenti su “Licenziamento collettivo e criteri di scelta”

  1. Nella mia azienda stiamo usufruendo della cassa integrazione straordinaria, probabilmente allo scadere della cassa ci saranno dei licenziamenti. In un reparto formato da tre dipendenti, due con gli stessi identici anni di servizio e uno con meno anni di servizio, uno dei due più anziani è mono reddito con un figlio all’università, l’altro con due figli minorenni (di cui uno invalido, art. 3 comma 3 legge 104) e moglie che lavora (libero professionista). Il terzo dipendente con un figlio minorenne e moglie che lavora. In base a quanto riportato, chi rischia maggiormente il licenziamento? Avere un figlio disabile “aiuta” in qualche modo? grazie per la risposta

    1. Buon giorno. La legge non considera la disabilità nell’ambito dei criteri di scelta ma è possibile che l’elemento sia considerato nell’ambito dell’accordo collettivo. Quindi per poterle rispondere è necessario un approfondimento della posizione specifica. Non esiti a contattarci.

  2. Buonasera vorrei un suo parere se può, lavoro in un’azienda da 14 anni e adesso sta aprendo il licenziamento collettivo per mancato rinnovo del contratto di affitto (nel centro commerciale) una parte del personale andrà in un altro negozio del paese mentre l esubero verrà licenziato. io ho l anzianità di servizio ma non ho figli a carico e mio marito è part time in questa situazione sono fuori dall’azienda? se mio marito invece era disoccupato potevo restare in azienda?

    1. Buongiorno, la materia dei licenziamenti collettivi è molto complessa. In linea generale dipende se c’è stato un accordo sindacale o meno per la gestione dei licenziamenti. In caso di accordo, prevalgono i criteri di scelta individuati nell’accordo sindacale (ed è quindi bene che se ne faccia rilasciare copia, in modo che possa verificarne il rispetto). Se non c’è stato accordo sindacale, i criteri sono tre in concorso tra loro (carichi di famiglia, esigenze aziendali, anzianità di servizi). Per una verifica sulla posizione deve necessariamente consultare un avvocato del lavoro. Non esiti a contattarci in caso di necessità.

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