L’infortunio è un incidente che avviene sul lavoro (o anche nel tragitto casa-lavoro, trattandosi in ipotesi di infortunio in itinere) per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
L’infortunio sul lavoro non è quindi la malattia professionale, che trae invece origine da una o più cause che si verificano nel corso del tempo in un arco temporale più o meno lungo: l’infortunio sul lavoro è di norma causato da un singolo episodio violento (una caduta, un taglio, un incidente, ecc.).
Come funziona l’infortunio sul lavoro
Va anzitutto precisato che quel che rileva ai fini del riconoscimento dell’infortunio non è che l’evento violento si verifichi “sul luogo di lavoro” ma “nell’occasione di lavoro“. Per fare un esempio, se un collega mi sferra un pugno, non si tratterà di infortunio, perché la causa violenta, pur verificandosi sul luogo di lavoro, non attiene elementi dell’apparato produttivo, o situazioni ricollegabili allo svolgimento del lavoro.
Rientrano tra i sinistri indennizzabili da INAIL anche quelli avvenuti laddove ci sia una responsabilità per colpa del lavoratore (quindi anche il caso di disattenzione).
Nel caso di infortunio l’INAIL riconosce al lavoratore un’indennità per ogni giornata in cui non ha potuto prestare attività lavorativa a causa dell’infortunio subito. Il trattamento è erogato direttamente al dipendente oppure dal datore di lavoro per conto di INAIL, laddove quest’ultima abbia autorizzato l’azienda ad anticipare il trattamento.
Il trattamento riconosciuto dall’istituto è del 60% della retribuzione media fino al novantesimo giorno e del 75% per i giorni successivi sino a guarigione. I contratti collettivi spesso prevedono comunque forme di integrazione del trattamento da infortunio sul lavoro per consentire ai lavoratori di percepire l’intero stipendio come se fossero normalmente in forze.
I danni permanenti da infortunio sul lavoro
Laddove dall’infortunio derivino anche danni permanenti, e non solo temporanei, l’INAIL potrà anche riconoscere al dipendente un indennizzo che, a seconda del grado di invalidità accertato, potrà essere in capitale (con erogazione di una somma una tantum) oppure in rendita vitalizia. In particolare, se la misura percentuale del danno è compresa tra il 6% e il 15%, l’INAIL erogherà al lavoratore un risarcimento in unica soluzione; se il danno è maggiore, il lavoratore percepirà una rendita vitalizia; se invece il danno fosse inferiore il lavoratore non avrà diritto ad un risarcimento da parte di INAIL.
Va considerato che laddove il lavoratore non sia d’accordo sulla quantificazione del danno effettuata dall’Istituto, potrà agire in giudizio per accertare la maggior quantificazione del pregiudizio, e ottenere il correlato risarcimento.
La responsabilità del datore di lavoro
Un ulteriore aspetto da considerare è quello della responsabilità del datore di lavoro nell’evento.
Se, infatti, il datore di lavoro ha omesso l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare il sinistro, allora l’infortunio potrà essere riconducibile a responsabilità del datore di lavoro. Questo significa non solo che – in determinati casi – l’INAIL potrà agire nei confronti del datore di lavoro in regresso per riottenere la prestazione erogata, ma altresì che il dipendente potrà agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere un ulteriore risarcimento del danno, calcolato non già sulla base delle tabelle INAIL ma sulla base delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso i Tribunali (che hanno quotazioni maggiori). Questa azione viene definita azione per il risarcimento del danno differenziale.
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro
Va considerato che di norma la pratica è aperta o dalla struttura sanitaria ove viene ricoverato il dipendente oppure denunciata direttamente dal datore di lavoro. Da questo punto di vista, il dipendente di norma non deve fare nulla.
Quello che però è opportuno fare è però verificare se che il risarcimento ottenuto sia giusto.
Specialmente nei casi in cui vi è un danno permanente e significativo, è necessario che il dipendente verifichi che la misura del danno accertata da INAIL sia corretta. Questa valutazione deve essere necessariamente compiuta da un medico del lavoro.
Nel caso in cui la misura del danno riconosciuta non sia corretta, allora sarà necessario tutelare i propri diritti, per il tramite di un avvocato del lavoro.
L’azione di tutela non dovrà necessariamente essere rivolta sia nei confronti di INAIL che nei confronti del datore di lavoro, essendo le due domande autonome.
Considerando infine la rilevanza del tema, sarà sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato del lavoro per tutelare la propria posizione.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.