Nel caso di infortunio subito dal lavoratore per una sua condotta abnorme il datore di lavoro non può essere considerato responsabile.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 22034/18) il datore di lavoro è, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione per evitare che capiti un infortunio sul lavoro al lavoratore; tuttavia, nel caso in cui il dipendente abbia avuto una condotta abnorme e imprudente, il datore è esonerato da responsabilità per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente.
In sostanza, se la condotta del lavoratore in caso di infortunio è al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro (e quindi anche nel caso o che il dipendente svolga mansioni non richieste e diverse da quelle di competenza oppure nel caso in cui capiti qualcosa che non sia prevedibile) non può esserci responsabilità per l’infortunio sul lavoro a carico dell’imprenditore.
Come noto, nel caso di infortuni sul lavoro, in linea generale il risarcimento del danno subito dal lavoratore viene erogato dall’INAIL quale istituto assistenziale e il datore di lavoro risponde limitatamente al c.d. danno differenziale, ove però sia rintracciabile una sua responsabilità.