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Infortunio e condotta abnorme del lavoratore

Nel caso di infortunio subito dal lavoratore per una sua condotta abnorme il datore di lavoro non può essere considerato responsabile.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 22034/18) il datore di lavoro è, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione per evitare che capiti un infortunio sul lavoro al lavoratore; tuttavia, nel caso in cui il dipendente abbia avuto una condotta abnorme e imprudente, il datore è esonerato da responsabilità per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente.

In sostanza, se la condotta del lavoratore in caso di infortunio è al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro (e quindi anche nel caso o che il dipendente svolga mansioni non richieste e diverse da quelle di competenza oppure nel caso in cui capiti qualcosa che non sia prevedibile) non può esserci responsabilità per l’infortunio sul lavoro a carico dell’imprenditore.

Come noto, nel caso di infortuni sul lavoro, in linea generale il risarcimento del danno subito dal lavoratore viene erogato dall’INAIL quale istituto assistenziale e il datore di lavoro risponde limitatamente al c.d. danno differenziale, ove però sia rintracciabile una sua responsabilità.

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