Con la pronuncia del 25 novembre 2019, n. 30664, la Sezione lavoro della Cassazione ha affermato quanto segue: la temporanea destinazione del lavoratore a sede diversa da quella assegnata (trasferta), anche se comporta l’avvicinamento alla residenza del lavoratore, non vale ad escludere l’erogazione dell’indennità di trasferta e rimborso chilometrico come previsto dalla norma nazionale, atteso che proprio questo era il contenuto migliorativo della modifica prevista dalla disciplina collettiva regionale.
Nel respingere il ricorso datoriale, la Cassazione ritiene che la Corte d’Appello, nelle conclusioni cui è pervenuta nell’esame della disciplina collettiva evocata, non sia incorsa nella violazione denunciata.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la Corte d‘Appello – secondo la Cassazione – ha effettuato un’interpretazione non formale del complesso delle clausole contrattuali e sostenuto che la disciplina nazionale, con l’art. 24, comma 4, CCIR ha migliorato quella nazionale prevista dall’art. 100 del CCNL, per il quale in caso di avvicinamento, pari o inferiore a 20 Km, nulla è dovuto al lavoratore.
In più, la Sezione lavoro ha evidenziato che l’indennità di trasferta richiesta era legata alla temporanea assegnazione a una sede diversa da quella abituale, intesa come confine della sede di lavoro ed anche nel caso di avvicinamento alla abitazione di residenza. Inoltre, l’avvicinamento alla abitazione del lavoratore non poteva escludere il pagamento del compenso, come previsto dalla norma nazionale, in quanto era stata migliorata proprio su questo contenuto dalla disciplina collettiva regionale.
In conclusione, la ricostruzione di merito della volontà delle parti collettive è stata ritenuta dal giudice di legittimità, coerente perché rispettosa dell’intenzione delle parti di apprestare un trattamento di miglior favore ai lavoratori.
A proposito di indennità di trasferta, ricordiamo che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dello stesso art. 51.
La ragione dell’imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un’apposita detrazione (art. 13 del TUIR) attribuita anche in funzione delle spese di produzione del reddito (v. risposta ad interpello 31 gennaio 2019, n. 5).
Il comma 5 dell’art. 51 del TUIR, qui di interesse, prevede tre sistemi, tra di loro alternativi, per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per trasferte fuori dal Comune in cui è stabilita l’azienda. Trattasi dei sistemi seguenti:
- sistema forfetario: le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal Comune di lavoro, sono esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro;
- sistema analitico: le spese di viaggio e trasporto, anche sotto forma di indennità chilometrica, sono esenti e non concorrono a formare il reddito se rimborsate sulla base di idonea documentazione (rimborsi a piè di lista); il sistema prevede l’esclusione dalla formazione del reddito dipendente i “rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero”;
- sistema misto: le esenzioni previste per il sistema forfetario, sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto sia per l’alloggio.
Pertanto, in caso di applicazione del sistema misto, le franchigie su cui opera l’esenzione sono le seguenti:
- 30,99 euro (anzichè 46,48 euro) per trasferte in Italia e 61,65 euro (anzichè 77,47 euro) per trasferte all’estero, nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista o le spese di vitto o le spese di alloggio;
- 15,49 euro (anzichè 46,48 euro) per trasferte in Italia e 25,82 euro (anzichè 77,47 euro) per trasferte all’estero, nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese di vitto che le spese di alloggio.
Si ricorda infine che le indennità per trasferte all’interno del Comune di lavoro – esclusi i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore – concorrono alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore.
Buongiorno, io chiedo ma se io ho residenza a Bologna, il mio datore di lavoro a sede a Torino, il mio luogo di lavoro stabilito è a 13/14 km di distanza dalla mia residenza ( Bologna ad’ un comune > Casalecchio di Reno BO ) come và calcolata la trasferta ?
Resto in attesa di un vostro gentile cenno di riscontro.
Distinti Saluti
Nicola Viglialoro
Buongiorno
dipende da cosa prevede il contratto collettivo a proposito della trasferta. Ad ogni modo in genere, per il calcolo della trasferta, quello che rileva è la sede di lavoro.