Molto spesso i Clienti ci chiedono di sapere se è loro diritto percepire l’indennità di trasferta quando vengono comandati in missione dal datore di lavoro.
In questo articolo ci occuperemo, in particolare, dell’indennità di trasferta nel CCNL commercio.
Anzitutto va ricordato che la trasferta è la modifica solo temporanea del luogo di lavoro e si differenzia dal trasferimento (su cui abbiamo anche fatto un articolo con correlata lettera di impugnazione) proprio perché quest’ultimo comporta la modifica definitiva della sede di lavoro.
Appurato il concetto di trasferta quale modifica temporanea del lavoro resta da chiedersi cosa significhi l’espressione indennità e quale siano le basi normative del suo riconoscimento.
Cosa significa indennità di trasferta?
Indennità è un’espressione che deriva dal verbo indennizzare che significa risarcire i danni subiti o i sacrifici sostenuti.
Lo scopo, quindi, dell’indennità è quello risarcitorio di spese o sacrifici sostenuti. È chiaro come nel compiere una trasferta il lavoratore debba sostenere delle spese e compia un sacrificio misurabile nell’ allontanamento dalla propria abituale sede di lavoro.
Dal punto di vista legislativo dobbiamo precisare che non esiste una norma di legge che riconosca il diritto del lavoratore del settore privato a percepire una indennità di trasferta quando comandato in missione.
Esiste solamente una normativa di natura fiscale che precisa come assoggettare le somme che vengono erogate ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta: in caso di pagamento al lavoratore in trasferta della sola indennità forfettaria, quest’ultima è esente fino a 46,48 euro al giorno se avviene entro il territorio nazionale, fino a 77,47 euro al dì per la trasferta all’estero. Quindi le somme erogate ai dipendenti che eccedono detti importi dovranno essere assoggettate sia a contribuzione che a imposte.
Per verificare se il lavoratore abbia diritto al trattamento di trasferta occorre quindi consultare il contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro e, come premesso, in questo articolo approfondiremo l’indennità di trasferta prevista nel ccnl commercio.
L’indennità di trasferta nel CCNL commercio
La normativa del contratto recita che al personale comandato in missione – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:
- il rimborso delle spese effettive di viaggio;
- il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
- una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4), il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Dall’analisi della normativa si può desumere che, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute competa, secondo quanto previsto dal ccnl commercio, una indennità di trasferta per ogni giorno di missione non inferiore al valore della retribuzione giornaliera.
Tuttavia lo stesso CCNL commercio consente al datore di lavoro di rimborsare al dipendente, a piè di lista, le spese di vitto e alloggio, senza che in questo modo competa al lavoratore il diritto al pagamento dell’indennità di trasferta.
Per concludere, quindi, non esiste un diritto al pagamento dell’indennità di trasferta nel ccnl commercio se il datore di lavoro rimborsa tutte le spese sostenute dal dipendente durante la missione.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.