Anche il tribunale di Milano esclude la subordinazione per i riders
Dopo il caso Foodora, in analoga fattispecie che ha visto coinvolta la multinazionale spagnola del food-delivery Glovo, il Tribunale di Milano ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Una volta ricostruito il modello di organizzazione di consegna a domicilio tramite piattaforma digidale la subordinazione è stata ritenuta incompatibile tanto con riguardo alla fase di candidatura per rendere la prestazione quanto a quella di esecuzione della prestazione stessa.
Quanto alla prima fase è emerso, da un lato, che attraverso l’app il rider poteva indicare in un calendario predisposto dall’azienda i giorni e le ore in cui si rendeva disponibile a prestare attività lavorativa e che la decisione se lavorare, in quali giorni, per quante ore e in quali fasce era rimessa in via esclusiva al fattorino, che poteva anche non prenotare alcuno slot, né doveva garantire un numero minimo di ore di lavoro giornaliero o settimanali. Dall’altro è emerso che neppure la società era tenuta ad assicurare al fattorino un numero minimo di ore di lavoro.
Quanto alla fase di esecuzione della prestazione, è emerso che durante la fascia per la quale aveva dato la propria disponibilità a lavorare, il fattorino doveva recarsi nell’area di copertura del servizio e accedere alla piattaforma tramite app; che il fattorino non era obbligato a selezionare ed eseguire un numero minimo di consegne e che in caso di accettazione di un ordine di consegne il fattorino doveva eseguirlo subito salvo chiedere che fosse riassegnato.
Dal lato della società è emerso che non era necessario un numero di consegne garantite e al contempo che il rifiuto concorrevano a determinare l’abbassamento della fedelta da cui discendeva la restrizione per il fattorino delle possibilità di prenotare in futuro gli slot di lavoro.
Le modalità di esecuzione della prestazione quindi escludo la subordinazione ed escludono altresi la sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/15, in quanto il rider sceglie autonomamente i tempi di lavoro e di riposo (trib. Milano, sentenza del 10 settembre 2018).