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Il Contratto di Lavoro a Tempo Indeterminato

Definizione del contratto a tempo indeterminato

È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, sotto la direzione e sulla base delle indicazioni di quest’ultimo, senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni.

Conoscere gli elementi che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato è molto importante perchè consente di sapersi muovere in uno dei terreni più classici del diritto del lavoro, ovvero quello della Qualificazione.

Qualsiasi attività lavorativa può essere, in linea teorica, svolta con autonomia o in subordinazione. La distinzione, per la giurisprudenza prevalente, si staglia nel concetto di eterodirezione: se il lavoratore soggiace alle direttive operative di un superiore gerarchico, siamo in presenza, con ogni probabilità, di un lavoro subordinato; se il lavoratore svolge la propria attività in autonomia, decidendo liberamente modalità operative, siamo in presenza di lavoro autonomo.

Se il criterio dell’eterodirezione non basta, concorrono ulteriori elementi ad ausilio della qualificazione del rapporto: essere soggetti al potere disciplinare del datore di lavoro; percepire una retribuzione fissa e predeterminata; essere tenuti a chiedere l’autorizzazione per fruire di permessi, ferie o malattia.

L’importanza della qualificazione del rapporto è enorme perchè saper riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato permette di chiederne l’accertamento ad un giudice, indipendentemente dalla scelta contrattuale delle parti.

E così, per fare un esempio assai frequente nella prassi, se datore di lavoro e lavoratore hanno stipulato un contratto a progetto, che dovrebbe essere caratterizzato dall’autonomia del lavoratore nello svolgimento dell’attività, ma nei fatti il datore di lavoro esercita un controllo direttivo e disciplinare nei confronti del prestatore, è ipotizzabile ricorrere ad un Giudice perchè accerti la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

O, ancora, nel caso si inzi a lavorare “in nero, è possibile da subito agire in giudizio per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Da tale accertamento, discendono conseguenze rilevantissime: il lavoratore può accedere a tutte le garanzie che sono previste dalla legge e dai contratti collettivi (se applicati), per il lavoratore subordinato, in termini ad esempio di retribuzione (con diritto al pagaento della XIII, del TFR, ecc.), o in termini di regole sui licenziamenti (che non operano per i lavoratori autonomi), o in termini di regole previdenziali (ad esempio, il pagamento integrale dei contributi).

Forma del contratto

Il contratto a tempo indeterminato in genere è redatto in forma scritta e contiene le principali informazioni sul rapporto di lavoro:

  • la mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore;
  • l’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • l’eventuale durata del periodo di prova;
  • l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • i giorni di ferie e le ore di permesso;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.

È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento. Il patto di prova deve essere necessariamente redatto in forma scritta, pena la sua nullità, e serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata dalla legge di sei mesi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria.

Non esiste la prova comunemente detta “in nero”. Se si inizia a lavorare di fatto, il lavoratore ha subito diritto a chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.

Cessazione del Contratto – Recesso

Poiché questo contratto non ha un termine di durata, perché si risolva, salvo il caso di accesso alla pensione, è necessario un atto di recesso. Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento). Il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo per una giusta causa, ossia solo in caso di gravissime azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività e non consentano la prosecuzione anche teporanea del rapporto. Il licenziamento giustificato motivo oggettivopuò avvenire per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, mentre il licenziamento giustificato motivo soggettivo può avvenire per  inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, meno grave della giusta causa. Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione. Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto, la cui durata è di norma stabilita dal contratto collettivo di riferimento. In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto a versare all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione).

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro intimi un licenziamento al lavoratoratore senza che ne ricorrano i motivi (ad esempio, contesti al lavoratore una inadempienza non commessa ovvero sostenga l’insorgenza di una crisi economica che non c’è), il lavoratore potrà impugnare il licenziamento e chiedere ad un Giudice di accertarne l’illegittimità, con conseguenze molto diverse tra aziende di medie – grandi dimensioni (in questa ipotesi, la legge prevede ancora qualche caso di diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro), e aziende di piccole dimensioni (il lavoratore ha in genere diritto al solo risarcimento del danno in misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità).

È opportuno, per i singoli casi specifici, richiedere un appuntamento cliccando qui sotto.

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