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Dimissioni per giusta causa e NASPI

Il dipendente può dimettersi per giusta causa con effetto immediato nel caso in cui un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Ciò è quanto previsto dall’art. 2119 c.c.

Il lavoratore dimissionario per giusta causa ha in ogni caso diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dal momento che la cessazione del rapporto è dovuta ad un’inadempienza del datore di lavoro.

Altresì, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 269/2002, al lavoratore spetta anche il sussidio di disoccupazione (Naspi); la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 5, Legge n. 448/1998, ha affermato il principio secondo il quale le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore – poiché indotte da comportamenti esterni idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro – e, dunque, comportano uno stato di disoccupazione involontaria, per cui devono considerarsi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, comma 5.

In quali casi parliamo di dimissioni per giusta causa?

Come evidenziato in tante occasioni dalla giurisprudenza, la giusta causa di licenziamento sussiste nei seguenti casi:

  • demansionamento;
  • mancato pagamento della retribuzione;
  • trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c.;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda;
  • mobbing, inteso quale crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, dovuto a comportamenti vessatori da parte dei colleghi o dei suoi superiori;
  • comportamento ingiurioso assunto dal superiore gerarchico;
  • molestie sessuali sul posto di lavoro.

In tali casi, si verifica un contrasto fra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine all’effettiva sussistenza di comportamenti di quest’ultimo che giustifichino le dimissioni per giusta causa.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda l’indennità sostitutiva di preavviso, il dipendente, al fine di ottenerla, promuoverà ricorso in giudizio, e spetterà al giudice stabilire se ricorrano oppure no i presupposti di legge.

Intanto il lavoratore potrà rivolgersi all’Inps per ottenere l’indennità di disoccupazione (Naspi), dimostrando l’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro.

Come presentare la domanda per la NASPI

Il lavoratore può presentare la domanda:

  • autonomamente, dopo aver effettuato l’accesso al sito del ministero del lavoro e dopo aver compilato le varie sezioni presenti sul portale dedicato;
  • rivolgendosi, per la compilazione e l’invio, a patronati, organizzazioni sindacali o consulenti del lavoro.

Inoltre, alla domanda all’Inps, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito posto in essere dal datore di lavoro, ed ulteriori documenti (ad esempio, denunce, esposti, diffide, sentenze, ecc.); inoltre, è tenuto a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui il giudice non riconosca la giusta causa di dimissione, l’Inps provvederà a recuperare l’indennità eventualmente erogata.

CONCLUSIONI

Ciò significa, quindi, che nei casi in cui il lavoratore riterrà che ricorrano le condizioni per dimettersi per giusta causa lo potrà fare, ottenendo l’indennità di disoccupazione ma dovrà anche agire in giudizio, avvalendosi di un Avvocato del Lavoro, per tutelare i suoi diritti, comunicando poi all’Istituto l’esito del contenzioso.

Andrea Mannino avvocato del lavoro dirittilavoro

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.

Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.

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