Le dimissioni per fatti concludenti introdotte dall’art. 19 della legge n. 203 del 2024 rappresentano uno dei temi più dibattuti del momento nel diritto del lavoro. La recente sentenza del Tribunale di Trento n. 87 del 5 giugno 2024 costituisce la prima pronuncia di merito che affronta direttamente l’applicazione di questo nuovo istituto, fornendo indicazioni importanti per aziende e lavoratori.
In questo articolo analizziamo la vicenda, i punti salienti della decisione e le implicazioni pratiche, con un linguaggio chiaro e rivolto a un pubblico non necessariamente tecnico, ma interessato a comprendere meglio le conseguenze delle dimissioni per fatti concludenti.
Che cosa sono le dimissioni per fatti concludenti
L’art. 19 della legge n. 203 del 2024 prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro – o, in assenza di indicazioni contrattuali, superiore a quindici giorni – il datore di lavoro debba comunicarlo alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In questo caso, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo che quest’ultimo dimostri cause di forza maggiore o responsabilità del datore di lavoro che abbiano impedito la comunicazione delle ragioni dell’assenza.
In altre parole, le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una forma di risoluzione del rapporto che si verifica non attraverso una dichiarazione formale del dipendente, ma per effetto del suo comportamento (assenza ingiustificata protratta).
La vicenda decisa dal Tribunale di Trento
La causa riguardava una lavoratrice che contestava l’applicazione dell’istituto delle dimissioni per fatti concludenti, chiedendo l’accertamento della permanenza del rapporto di lavoro. La società aveva avviato la procedura dopo che la dipendente, terminato il periodo di smart working, non si era presentata in azienda, pur avendo richiesto incontri di chiarimento.
Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso della lavoratrice. Tuttavia, la decisione non si è basata sull’inesistenza dei presupposti in astratto, ma sul fatto che l’assenza ingiustificata si era verificata prima dell’entrata in vigore della nuova norma.
Applicazione temporale della norma: il principio “tempus regit actum”
Il primo punto cruciale riguarda l’applicazione temporale della norma. Il Tribunale ha stabilito che le assenze anteriori all’entrata in vigore della legge non possono essere considerate ai fini della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.
Il Collegato Lavoro è entrato in vigore il 12 gennaio, mentre le assenze contestate risalivano al periodo 7-11 gennaio. Anche se la comunicazione all’ITL era avvenuta dopo l’entrata in vigore, il giudice ha chiarito che l’“actus” rilevante è il comportamento (l’assenza ingiustificata), non il momento della comunicazione.
Questa interpretazione evita di attribuire retroattività alla norma e tutela il principio di certezza del diritto, impedendo che comportamenti precedenti assumano un rilievo giuridico nuovo e inatteso.
Contratti collettivi e integrazione della fattispecie
Il secondo punto affrontato riguarda il ruolo delle previsioni contrattuali. L’art. 19 rimette ai contratti collettivi la definizione del termine di assenza ingiustificata che consente di considerare risolto il rapporto.
Il Tribunale di Trento ha utilizzato come parametro il contratto collettivo applicato alla lavoratrice, che fissava a tre giorni l’assenza ingiustificata utile per il licenziamento disciplinare. Di conseguenza, secondo questa lettura, il rapporto si sarebbe potuto considerare risolto anche prima del quindicesimo giorno previsto dalla norma.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 26 marzo 2024, ha precisato che le previsioni contrattuali possono derogare solo in melius (cioè con termini più lunghi) rispetto al limite legale dei quindici giorni. Se il contratto prevede un termine inferiore, prevale quello legale.
Criticità dell’interpretazione del Tribunale di Trento
Questa interpretazione desta perplessità per vari motivi:
- Sfasamento temporale: i contratti collettivi vigenti sono stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma e non possono automaticamente integrare una fattispecie legale nuova.
- Differenza di funzione: le norme disciplinari sui licenziamenti e l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti hanno scopi diversi e non possono essere sovrapposte.
- Rischio di elusione delle garanzie: se bastassero pochi giorni di assenza ingiustificata per configurare le dimissioni di fatto, il datore di lavoro potrebbe preferire questo meccanismo più rapido al licenziamento disciplinare, che richiede garanzie procedurali.
Una possibile chiave di lettura sistematica
L’interpretazione più prudente e coerente con la ratio della norma è quella di considerare il limite dei quindici giorni come inderogabile in pejus e di riservare alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre regole future, non di applicare automaticamente quelle preesistenti.
In questo modo si evita di attribuire a norme contrattuali nate con uno scopo diverso un effetto nuovo e imprevisto, mantenendo una coerenza del sistema normativo e una maggiore tutela dei diritti del lavoratore.
Conclusioni: cosa significa per aziende e lavoratori
Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano uno strumento importante, ma anche complesso. La sentenza del Tribunale di Trento è un campanello d’allarme: aziende e lavoratori devono prestare attenzione alle date, alle comunicazioni e alle regole applicabili.
Per i datori di lavoro, è fondamentale:
- Verificare che i comportamenti del lavoratore ricadano effettivamente dopo l’entrata in vigore della norma;
- Applicare con prudenza i contratti collettivi, tenendo conto delle indicazioni ministeriali;
- Documentare in modo chiaro le assenze e le comunicazioni.
Per i lavoratori, è importante:
- Conoscere i propri diritti e i limiti previsti dalla legge;
- Comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o cause di forza maggiore;
- Impugnare in tempo atti e comunicazioni non conformi.
Le dimissioni per fatti concludenti restano un terreno nuovo e in evoluzione, che nei prossimi mesi sarà sicuramente oggetto di ulteriori pronunce giurisprudenziali e chiarimenti ministeriali.