- Il Decreto Sostegni bis ha introdotto nuove e importanti norme sul lavoro a tutela di imprese e lavoratori visto il protrarsi del periodo emergenziale.
- Il Decreto Sostegni bis non fa menzione della proroga del divieto di licenziamento fino alla fine di agosto 2021 come inizialmente era stato annunciato.
- Difatti, esso conferma lo sbocco dei licenziamenti al 30 Giugno 2021 per le aziende destinatarie della CIGO COVID-19; tuttavia, il divieto di licenziamenti continuerà a vigere per le imprese che dall’1 luglio 2021 utilizzeranno la cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, secondo l’art. 40 del Decreto Sostegni bis, i datori di lavoro, per i quali è previsto lo sblocco dei licenziamenti a partire dal 30 giugno 2021 e che nel primo semestre del 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono sottoscrivere particolari contratti di solidarietà volti al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza da Covid-19.
Il contratto di solidarietà previsto dal Decreto in oggetto ha carattere gratuito, non prevedendo alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro.
Il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto per un massimo di 26 settimane nel periodo compreso fra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Inoltre, ai lavoratori è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale in misura pari al 70% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore lavorative non prestate.
Tra le norme sul lavoro contenute nel Decreto Sostegni bis, particolarmente rilevante è poi quella relativa all’introduzione del contratto di rioccupazione, che rappresenta un importante strumento diretto ad attenuare i risvolti negativi della pandemia sul mercato del lavoro.
Secondo il comma 1 dell’art. 41 del Decreto, “In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.
Per assumere con contratto di rioccupazione, il datore è tenuto a definire, con il consenso del dipendente, un progetto individuale di inserimento di durata pari a 6 mesi volto a “garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo”.
Nel corso del periodo di inserimento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Inoltre, al termine dei primi 6 mesi di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso che decorre dallo stesso termine.
Infine, il comma 1 dell’art. 45 del Decreto Sostegni bis prevede un’ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS per le aziende di particolare rilevanza strategica, le quali hanno avviato processi di cessazione aziendale.