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Decreto dignità: tutte le modifiche al contratto a termine

Il Decreto Dignità (D.L. 12/07/18, n. 88) è legge e cambia profondamente le regole al contratto a termine.

Vediamo quali sono tutte le novità in proposito.

A. Ambito di applicazione
Il comma 2 dell’art. 1 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) prevede espressamente che tutte le modifiche in materia di contratto a tempo determinato siano applicabili ai contratti “stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, (14/07/18) nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 ”.
Questo significa che per i contratti in corso al 14 luglio 2018, essendo stata modificata in modo sostanziale la norma (ampliando l’ambito temporale a dopo il 31 ottobre 2018), in caso di proroga o rinnovo entro il 31 ottobre andrebbe applicata a disciplina previgente al decreto Dignità, mentre per i contratti a termine che scadono dopo il 31 ottobre si applica la nuova disciplina.
Nessun dubbio, invece, per i contratti stipulati per la prima volta tra lavoratori e aziende dal 14 luglio: in questo caso trova applicazione da subito la nuova disciplina più recente, e i contratti di lavoro a termine dovranno essere stipulati secondo le nuove regole.

B. Durata (art. 19)
La durata massima dei contratti a termine senza causale è stata portata a 12 mesi. All’interno di questi primi 12 mesi di rapporto nulla è in sostanza cambiato se non per gli eventuali rinnovi che obbligano sin da subito a giustificare l’atto con le causali previste dal D.L. 87/2018. Il contratto a tempo determinato può comunque essere stipulato o prorogato/rinnovato sino a complessivi 24 mesi, ma solo a condizione che venga giustificato e provato l’utilizzo del contratto a termine con una delle causali di cui all’art. 19.
In entrambi casi il limite va riferito come in precedenza all’intera storia dei rapporti di lavoro subordinato tra le parti .
Conseguenza dello sforamento dei 24 mesi di durata massima o mancata indicazione/sussistenza della causale – è la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono fuori dai limiti di durata le attività stagionali per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal decreto del Ministero del lavoro.

Il decreto-legge non va ad abrogare quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 19, del TU sui contratti di lavoro (Decreto Legislativo 81/2015), laddove demanda, in prima battuta, alla contrattazione collettiva detto limite. In considerazione di ciò, il limite dei 24 mesi, dato dalla sommatoria dei rapporti a tempo determinato con i contratti di somministrazione a termine, sarà operativo esclusivamente laddove non vi sia stata una diversa previsione contrattuale che è andata a disciplinare la materia.

Inoltre, non è stato novellato l’art. 19, c. 3 D.L. 81/15 che dispone che un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Non è chiaro se il contratto stipulato davanti all’ITL deva essere munito di causale.

C. Proroghe (art. 21 e 19 c. 4)
La proroga consiste in una modifica consensuale del contratto di lavoro in corso mediante la quale le parti spostano in avanti il termine precedente. Le proroghe sono state ridotte dalle attuali 5 ad un massimo di 4. Per espressa previsione degli artt. 19 c. 4 e 21 c. 1, nei primi 12 mesi di contratto (quindi contratto iniziale + proroga) non sussiste l’obbligo di indicazione/sussistenza delle cause di cui all’art. 19. Superati i 12 mesi la proroga deve obbligatoriamente prevedere le suddette clausole.
Conseguenza dello sforamento numero di proroghe o della mancata indicazione/sussistenza della causale nei contratti complessivamente superiori ai 12 mesi – è, secondo il Decreto Dignità, la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato

D. Rinnovi (art. 21 e 19 c. 4)
I rinnovi, cioè la stipulazione di nuovi contratti a termine fra le medesime parti, possono essere legittimamente effettuati a condizione che venga rispettato lo stacco tra i due rapporti a termine (10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore a 6 mesi, o 20 giorni se è superiore). L’apposizione del termine al contratto di lavoro deve essere  sorretta dalle causali di cui all’art. 19. Anche all’interno quindi dei 12 mesi di durata complessiva del rapporto, il rinnovo obbliga il datore di lavoro a specificare le causali di cui all’art. 19.
Va fatto presente che, salvo le dovute deroghe previste in materia di attività stagionale, i rinnovi obbligano l’apposizione delle causali al nuovo rapporto intervenuto anche a notevole distanza di tempo dal primo (es. assunzione durata di tre mesi nel 2017 e nuova assunzione nel 2018).
Conseguenza, ancora una volta, dell’inosservanza delle regole sui rinnovi è la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

E. Causali (art. 19 c. 1)
Il contratto a termine superiore a 12 mesi può essere stipulato solo se ricorre una delle seguenti causali:
“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Conseguenza della mancata indicazione/sussistenza della causale è la trasformazione a tempo indeterminato.

F. Esclusioni (art. 29)
Rimangono inoltre invariate tutte le esclusioni espressamente previste dall’art. 29 (operai agricoltura a tempo determinato, richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dirigenti, i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale, ecc.. ).

G. Forma scritta dell’apposizione del termine e della causale
Il termine del contratto di lavoro dovrà risultare da atto scritto: ed infatti, a norma del nuovo quarto comma «con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi».

H. Impugnazione (art. 28)
L’impugnazione del contratto a termine che per i contratti previgenti doveva avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, è stato ora riportato a 180 giorni sempre decorrenti dalla cessazione.
Il nuovo termine di impugnazione troverà applicazione soltanto per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018 e rinnovi/proroghe stipulati dopo il 31 ottobre 2018.

I. Aumento Contribuzione (art. 3 c. 2 D.L. 87/2018)

Il contributo del 1,40% previsto per i contratti a termine viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo. Tecnicamente l’aumento dovrebbe riguardare quindi solo i “rinnovi” e non anche le proroghe (sul punto si attende la relativa circolare inps).
Con successivo articolo approfondiremo le deroghe previste dal D.Lgs. 81/2015 per le attività stagionali e le modifiche relative ai contratti di somministrazione.

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