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Corte Costituzionale e no al referendum sull’art. 18

Come noto, recentemente la Corte Costituzionale si è espressa in ordine al referendum sull’art. 18.
La questione riguardava l’abrogazione dell’intero d.lgs. 23/2015, meglio noto come Jobs Act, che ha determinato un radicale riassetto delle regole sui licenziamenti individuali.
Fino ad allora, in particolare, le tutele sui licenziamenti nel nostro paese conoscevano un doppio binario di tutele, distinto a seconda delle dimensioni dell’impresa. Nelle imprese con organico inferiore a 16 dipendenti, la tutela del licenziamento era meramente economica, da 2,5 a 6 mensilità. Nelle imprese con organico superiore, sebbene solo in alcuni casi, era anche possibile la reintegrazione sul posto di lavoro o, comunque, una tutela economica ben superiore, tra le 12 e le 24 mensilità.
Il Jobs Act ha radicalmente modificato le regole sui licenziamenti illegittimi, prevedendo per i licenziamenti un sistema solamente indennitario, pari a due mensilità per ogni anno di servizio.
La corte costituzionale si è dovuta esprimere quindi sul tema referendum art. 18 e lo ha dichiarato inammissibile .
Il quesito referendario, infatti, è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale di contenuto propositivo e non abrogativo, e quindi non conforme all’art. 75 della nostra carta costituzionale.
Nonostante la rubrica del quesito del referendum sull’art. 18 a parere della corte costituzionale l’oggetto era di fatto doppio. Veniva infatti richiesta non solo l’abrogazione dell’intero decreto ma altresì, di fatto, un’alterazione dell’art. 18 con l’obbiettivo di fare della tutela reale la regola per qualsiasi forma di licenziamento illegittimo, anche nelle imprese con meno di 16 dipendenti.
A parere della corte costituzionale, quindi, se fosse stato ammesso il referendum sull’art. 18 e se fosse stato accolto, si sarebbe assistito all’introduzione, di fatto, di una nuova disciplina sui licenziamenti illegittimi, disciplina che nel nostro paese non può essere introdotta da un referendum ma da ordinari procedimenti legislativi.
Peraltro, la corte costituzionale ha ritenuto che il referendum sull’art. 18 non potesse essere considerato né univoco né omogeneo, in quanto si riferiva a due corpi normativi (cioè il jobs act e l’art. 18). Secondo la corte si tratta di corpi normativi differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono, sia per il regime sanzionatorio previsto.

Obbligo di fedeltà e licenziamento per giusta causa
Recentemente una pronuncia della corte di appello di Bologna del 21 novembre 2016 è intervenuta sul tema obbligo di fedeltà e licenziamento per giusta causa.
Il fatto in esame riguarda l’attività svolta da un dipendente licenziato per giusta causa per aver svolto attività in favore di altra impresa che svolgeva attività solo potenzialmente in concorrenza con quella del datore di lavoro.
A parere della Corte, ciò che rileva ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà imposto al lavoratore e della conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa, non è la frequenza o l’abitualità con cui il datore di lavoro svolge in concreto la particolare attività del dipendente svolta in favore di aziende concorrenti bensì la semplice circostanza che quella stessa attività – in quanto prevista dall’oggetto sociale ed in conseguenza delle competenze tecniche che gli sono proprie – possa dallo stesso datore di lavoro essere svolta.

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