Vai al contenuto

Contratto di apprendistato e licenziamento

In questo articolo affronteremo il tema del contratto di apprendistato e risponderemo alla domanda se durante il decorso dello stesso o al suo termine si possa subire un licenziamento. 

Definizione del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto speciale che ha come obbiettivo principale quello di consentire al lavoratore l’apprendimento e la formazione di una funzione aziendale e di un ruolo. 

È per questa ragione che è rivolto prevalentemente ai giovani (tanto che, ad esempio, l’apprendistato professionalizzante può essere sottoposto a ragazzi fino a 29 anni) oppure a persone che anche se più avanti con l’età devono ricollocarsi sul mercato (è il caso dell’apprendistato professionalizzante per i fruitori di NASPI). 

In linea generale quindi, durante l’apprendistato, all’apprendista deve essere garantita adeguata formazione come prevista nel piano formativo individuale. 

Al termine del periodo di apprendistato, la cui durata è diversa e dipende da tanti fattori, quali ad esempio il contratto collettivo applicato, il tipo di apprendistato o il tipo di mansione svolta, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

È possibile, tuttavia, che al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro comunichi la disdetta (e lo dovrà fare per iscritto) e il rapporto giungerà a conclusione. 

Non è sempre possibile e lecito però intimare una disdetta del contratto di apprendistato. 

I contratti collettivi, infatti, impongono alle aziende delle soglie di conferma dei contratti di apprendistato per potersene avvalere. Quindi sono frequenti i casi in cui, per poter avvalersi dell’apprendistato, il datore di lavoro debba dare prova di aver confermato almeno la metà degli apprendisti assunti. 

Il licenziamento al termine del contratto di apprendistato inoltre potrà essere impugnato laddove si contesti l’utilizzo abusivo dell’apprendistato. L’utilizzo abusivo dell’apprendistato si consuma, ad esempio, quando non viene fornita adeguata formazione all’apprendista, ovvero quanto sono superate le soglie di utilizzo numero degli apprendisti in azienda, anch’esse stabilite dal contratto collettivo applicato. 

Per quanto riguarda invece il licenziamento durante il periodo di apprendistato (e quindi prima della scadenza) valgono le regole previste per tutti i dipendenti con ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Il rapporto, pertanto, durante il decorso dell’apprendistato, non potrà essere risolto se non per la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro

Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.

5 commenti su “Contratto di apprendistato e licenziamento”

  1. Buonasera, il licenziamento durante il periodo di apprendistato può avvenire solo per giustificato motivo soggettivo o anche per giustificato motivo oggettivo? grazie

    1. Entrambi. Sotto il profilo delle regole di licenziamento, sono le medesime per ordinari rapporti di lavoro e per apprendisti

  2. buongiorno se un datore di lavoro licenzia prima della scadenza del contratto di apprendistato.. è vero che il dipendente ha diritto a percepire tutte le mensilità fino alla fine del contratto?…(risarcimento danno)

    1. Buongiorno, non necessariamente. In linea generale il contratto di apprendistato – se legittimo – è un contratto a tempo indeterminato quindi in caso di licenziamento valgono le regole generali per i contratti a tempo indeterminato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prendi un appuntamento