Pubblichiamo una sentenza di accoglimento di una domanda proposta in una causa seguita del nostro studio sul tema dei contratti a termine stagionali.
La sentenza è di estremo interesse per tutti coloro che operano in maniera ricorrente in settori caratterizzati dalla stagionalità.
Il caso in esame riguardava il contratto a termine per attività stagionali utilizzato da una nota industria dolciaria di origine svizzera che aveva utilizzato la prestazione di lavoro di un nostro cliente per una durata complessiva superiore ai 24 mesi.
Come noto, la durata massima di un contratto a termine con il medesimo datore di lavoro è, di norma, di 24 mesi.
È tuttavia possibile derogare a questo limite nel caso di lavoro stagionale.
Le attività stagionali sono identificate dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e sono caratterizzate da una fisiologica necessità di far fronte all’aumento dei volumi di lavoro determinati dalla stagionalità, con professionalità diverse rispetto a quelle ordinariamente presenti presso il datore di lavoro, il che giustifica un diverso trattamento normativo, di carattere derogatorio.
Su queste basi, l’assunzione con contratto a termine per attività stagionali deve avvenire a motivo di un effettivo incremento dei volumi di lavoro legati alla stagionalità e conseguentemente il lavoratore stesso deve essere impiegato nello svolgimento di mansioni interessate dall’incremento medesimo.
A questo riguardo la Cassazione si è espressa in tema di attività agricole affermando che
i lavoratori addetti stabilmente alle attività imprenditoriali connesse alle necessità operative che proseguono per tutto il corso dell’anno … devono essere a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali.
Il Giudice è tenuto ad accertare che queste circostanze ricorrano nel caso concreto e, laddove non lo accertasse, potrà stature l’illegittimità del termine apposto al contratto stagionale.
Nel caso in esame riguardante il nostro cliente e la nota azienda dolciaria svizzera, nota in particolare per i prodotti al cacao, dalle testimonianze è emerso che il lavoratore era addetto alle nomali attività di impresa e non ad attività stagionali.
Il Giudice, quindi, ha affermato che il lavoratore non poteva dirsi assunto per essere deputato ad attività stagionali ma ordinarie e continuative.
È stata pertanto dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti e ordinata l’immediata riammissione in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro
Rivolgiti a me per qualunque problema legato alla sfera lavorativa.
Salve,
lavoro per conto di una società di costruzione “ grandi opere “ pubbliche e private contratto di lavoro regolato dal c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini con inquadramento Quadro VII livello retributivo e ricopro la mansione Responsabile dell’Ufficio impianti e macchine. Tra i dipendenti diretti del mio staff vi erano 10 dipendenti tra cui un dirigente in procinto di andare in pensione (4 anni) che tecnicamente dipendeva dal sottoscritto. Premesso che tra noi non c’è mai stato nessuno screzio ma oggi dopo 7anni di attività, l’ avvicendamento di diverse figure apicali, la situazione è peggiorata e nel giro di 3 mesi mi sono trovato a dover gestire due richiami scritti per situazioni e accordi presi formalmente con la vecchia direzione che però non rientrano tra le procedure aziendali. Stanco di tutto questo vorrei avviare una rivendicare la qualifica di dirigente e il risarcimento di tutti gli oneri che mi spettano di diritto in quanto, non mi risulta possibile che un responsabile di settore “quadro”possa gestire un team di persone con qualifiche superiori alla mia e soprattutto, trascorsi 4 anni dal pensionamento del collega , non vi è stato alcun mutamento al mio livello. Nel ruolo di responsabile di settore e quindi tutt’e quella serie di responsabilità “amministrative” “contrattuali” che ne conseguono, sulla falsa riga dell’inquadramento dei 2 predecessori, ritengo questo un mio diritto. Ringraziandola anticipatamente porgo Distinti saluti.
Buona sera, lo svolgimento di mansioni superiori si configura quando, in prevalenza, si svolgono mansioni riconducibili ad un livello superiore (può consultare questo link in cui ne parliamo ). Il fatto che si abbiano in staff figure con un livello superiore non significa che il proprio livello sia errato, ben potendo essere errato, per eccesso, quello del proprio sottoposto. La richiesta di inquadramento dirigenziale è certamente possibile ma presuppone l’affidamento di mansioni di elevatissima responsabilità: il dirigente deve essere un alter ego dell’imprenditore, per giurisprudenza.