Estratto da Guida al Lavoro, del 23 giugno 2015.
Articolo di GIANNI BOCCHIERI, Direttore Generale Assessorato, Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia.
La più importante modifica alla disciplina generale comune a tutte le tipologie di apprendistato riguarda l’estensione della tutela indennitaria ai licenziamenti ingiustificati, con l’ulteriore specificazione che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi del contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Inoltre, il provvedimento definisce meglio gli oneri rispettivamente a carico del datore di lavoro e dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente relativamente alla registrazione del libretto formativo del cittadino. Nello specifico, nel contratto di apprendistato professionalizzante, la registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali è a carico del datore di lavoro, mentre compete all’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nelle altre due tipologie di apprendistato.
Tuttavia, le modifiche più rilevanti riguardano il rinominato apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e di ricerca, con la nascita di un “sistema duale”, per cui le due tipologie di apprendistato integrano organicamente formazione e lavoro, al duplice e contestuale scopo del conseguimento di un titolo di studio o di qualificazioni professionali e della promozione dell’occupazione dei giovani.
Le modifiche comuni alle due tipologie contrattuali prevedono poi la riduzione del costo del lavoro, attraverso l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa ed una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, salvo diversa indicazione dei contratti collettivi.
Sempre per queste due tipologie di apprendistato vi è l’esclusione dall’obbligo della prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti, ai fini dell’assunzione di nuovi apprendisti.
Invece, rimane sostanzialmente invariata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, salvo che per la previsione di poterlo usare per l’assunzione di tutti i beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non solo a quelli di indennità di mobilità, senza limiti di età.
Comuni a tutte le tipologie contrattuali quali livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, gli standard formativi dell’apprendistato saranno definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà definire.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
La novità principale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, riguarda la sua strutturazione in un sistema duale, che coniuga la formazione sul lavoro effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche o le istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione. In questo modo, la nuova disciplina estende i titoli di studio conseguibili con questa tipologia contrattuale, che comprenderanno il diploma della formazione professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione superiore (il cosiddetto IFTS).
Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Raggiunta la qualificazione, i datori di lavoro potranno prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2006.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
L’altra importante novità riguarda la possibilità di attivare i percorsi di apprendistato per i giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e liceale per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il testo unico (D.Lgs. 167/2011) prevedeva il conseguimento del diploma e del certificato di specializzazione superiore (IFTS) attraverso l’apprendistato di alta formazione e ricerca a partire dai 18 anni di età, mentre ora si stabilisce il loro conseguimento attraverso l’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, rivolto agli studenti a partire dalla classe seconda del secondo ciclo di studi.
Inoltre, il testo approvato in via definitiva introduce importanti modifiche rispetto allo schema di decreto varato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s., armonizzandosi con le disposizioni in un primo momento contenute nel Ddl di riforma dell’istruzione ed accogliendo le osservazioni emerse dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Stato Regioni.
In particolare, la norma ha recepito l’iniziale previsione contenuta nel Ddl scuola che prevedeva la possibilità per gli studenti di svolgere periodi di formazione in azienda, attraverso un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria.
In tal modo, si porta a regime e si estende la previsione dell’articolo 8-bis del decreto legge 104/2013 convertito dalla legge 128/2013, per cui possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, con i giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico e professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Pertanto, la sperimentazione di cui al richiamato art. 8 – bis viene superata e conseguentemente si provvede all’abrogazione della norma, facendo salvi gli effetti dei programmi di formazione in azienda già attivati.
Possono stipularsi contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, anche per i giovani diplomati dei percorsi di formazione professionale che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato di istruzione professionale.
Un’ulteriore modifica riguarda la possibilità di trasformare questa tipologia in apprendistato professionalizzante, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, purché la somma dei due periodi di apprendistato non superi il termine massimo fissato dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali che li disciplineranno nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto.
Viene poi fissato il limite massimo di durata della formazione esterna, da svolgersi presso l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, nella misura del 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e per gli studenti del secondo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Questa quota si riduce al 50% per gli iscritti al terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Il datore di lavoro che intende assumere un apprendista è tenuto a sottoscrivere con l’istituzione formativa un protocollo che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro secondo uno schema che sarà definito con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Infine, è previsto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali disciplinerà l’esercizio con propri atti, in assenza di regolamentazione da parte delle Regioni.
Apprendistato professionalizzante
La disciplina di questa tipologia di apprendistato resta sostanzialmente invariata. La novità più rilevante riguarda la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In particolare, per i primi diciotto mesi, la loro quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è quella stessa prevista per gli apprendisti (art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991). Inoltre, in caso di assunzione a tempo pieno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, allo stesso datore di lavoro viene riconosciuto un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8, comma 4 della legge 223/1991).
A tal proposito, lo schema di decreto relativo al riordino delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha esteso l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per le aziende che rientrano nel solo regime di CIGS limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendali. Inoltre, questi lavoratori sono soggetti alla contribuzione, ordinaria ed addizionale, riferita agli ammortizzatori di cui possono essere beneficiari ed il loro periodo di apprendistato è prorogato in proporzione alla durata della sospensione.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
La novità principale dell’apprendistato di alta formazione e ricerca riguarda la sua strutturazione in un sistema duale per l’acquisizione di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori ed il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Questa tipologia si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, purché già in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguiti anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Anche per questa tipologia di apprendistato il decreto legislativo fissa un limite massimo di durata della formazione esterna, da svolgersi presso l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, nella misura del 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e per gli studenti del secondo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato e lo schema di protocollo che dovrà essere sottoscritto tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. Il protocollo dovrà stabilire la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, entro il massimo di 60.
Per i soli profili che attengono alla formazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovranno regolamentare la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione. In assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è demandata ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Incentivi e disciplina transitoria
Lo schema di decreto in materia di politiche attive del lavoro e di istituzione dell’Agenzia nazionale prevede, a titolo sperimentale, una serie di misure incentivanti per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca attivati dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2016. In particolare, i datori di lavoro che assumono apprendisti non sono tenuti al versamento del contributo pari al 41 per cento del massimale mensile dell’Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
Inoltre, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è ridotta dal 10 per cento al 5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di apprendistato, viene abrogato il testo unico di cui all’art. 167/2011, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di attivare contratti di apprendistato con la previgente disciplina finché non sarà emanato il previsto decreto interministeriale e non saranno conseguentemente adeguate le discipline regionali .

Mi chiamo Andrea Mannino e sono un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.
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