Un’interessante sentenza del tribunale di Roma, la numero 4354 dell’8 maggio 2019 è intervenuta sul dibattuto tema dell’annullamento della conciliazione sindacale.
Nella esperienza quotidiana, quali avvocati del lavoro, ci capita spesso che i clienti, magari dopo un ripensamento o perché apprendono che i fatti che li avevano indotti a conciliare si sarebbero dimostrati falsi, ci hanno spesso chiesto se fosse possibile annullare la conciliazione sindacale.
In un precedente articolo avevamo analizzato la sentenza della corte di cassazione che aveva sostenuto il principio della annullabilità del verbale di conciliazione nei casi in cui i fatti posti alla base dello stesso si sarebbero rivelati falsi.
È il caso in cui un lavoratore viene indotto a conciliare una controversia relativo al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo che poi si rivela falso.
Si pensi al caso in cui il datore di lavoro annuncia la volontà di cessare l’attività, induca il lavoratore a sottoscrivere un accordo e poi, nonostante quanto avesse annunciato, si ravveda e decida di mantenere aperta l’attività.
In questo caso, è ipotizzabile rivolgersi al giudice per chiedere l’annullamento del verbale di conciliazione, perché sottoscritto in base a falsi elementi fattuali.
Il caso in esame, però, è diverso e sicuramente di più ampia applicazione.
Partendo dal dato normativo, il Giudice del lavoro di Roma ha affermato che le rinunce non sono impugnabili se formulate davanti alla commissione di conciliazione dell’Ispettorato del lavoro.
Fin qui nulla da dire, posto che si tratta di quanto previsto dalla legge. La legge, tuttavia, precisa anche che la conciliazione stragiudiziale può altresì svolgersi in sede sindacale, ai sensi dell’art. 412 ter cpc.
Detta norma prevede che: “la conciliazione e l’arbitrato possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Questo significa che laddove un verbale di conciliazione venga sottoscritto o dinnanzi ad organizzazioni non rappresentative oppure secondo modalità diverse da quelle previste dal CCNL applicato, la conciliazione sindacale è annullabile.
Si tratta di una sentenza di grandissima portata.
Spesso, infatti, ci si imbatte in verbali di conciliazione o firmati da organizzazioni sindacali minoritarie o con forme diverse da quelle previste dal CCNL, che – addirittura – potrebbe non prevedere alcuna forma di conciliazione.
Insomma, anche nei descritti casi i lavoratori potranno agire in giudizio per chiedere l’annullamento del verbale di conciliazione sindacale, rivolgendosi a un Avvocato del Lavoro.