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Abuso dello stage: quando il tirocinio nasconde il lavoro subordinato

Lo stage, altrimenti detto tirocinio formativo è una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda con l’obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro (cfr. Min. Lav., risposta ad interpello 3 ottobre 2008, n. 44, doc. 5), un istituto di cui non abusare, da non confondere assolutamente con un ordinario rapporto di lavoro. Ma come muoversi se lo stage che si svolge assomiglia, invece, proprio a un’attività lavorativa subordinata? Lo vediamo in questo articolo.

I tirocini formativi sono stati introdotti dall’art. 18 della l. 196/1997, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, e disciplinati dal D.M. di attuazione n. 142/1998.
La disciplina del tirocinio formativo è demandata alla competenza legislativa delle singole regioni, nel rispetto delle Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In Lombardia, oltre alla normativa suindicata, ai tirocini formativi si applicano le linee guida della Conferenza del 24 gennaio 2013, le nuove linee guida del 25 maggio 2017 (recepite, di fatto integralmente, anche dalla Regione Lombardia, con decreto n. 6286 del 7 maggio 2018) e la delibera Regione Lombardia 825 del 25 ottobre 2013.
L’adozione, nel 2017, delle nuove linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni si è resa necessaria anche alla luce della raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio d’Europa, secondo cui il tirocinio formativo è: “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
In merito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, ove è specificato che l’elemento essenziale dello stage è dato dall’obbligo del datore di lavoro (ossia il soggetto ospitante) di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.

Che cosa differenzia il tirocinio da una ordinaria attività lavorativa subordinata?

Nello stesso solco si è posto il Tribunale di Milano, sez. lav., con la sentenza n. 522/2011, ove si legge che “è essenziale, nel contratto di tirocinio formativo, come peraltro del tutto evidente, il profilo della formazione, in forza della quale il tirocinante sia costantemente seguito in seno all’azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l’azienda stessa ove ha svolto lo stage”.
Il tirocinio coinvolge, oltre al tirocinante, altri 2 soggetti: il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è, di fatto, il datore di lavoro del tirocinante.
Analizzando la normativa regionale dettata dal DGR 825/2013, si nota come, all’art. 3.3, sia disposto che “spetta al soggetto ospitante il presidio dell’attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale”, e che, ex art. 2.3, “il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio”.
Le medesime disposizioni sono ribadite dal DGR 7763/2018, dove all’articolo 2.3 è altresì specificato che “in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore”.
In sostanza, lo svolgimento dell’attività formativa da parte del soggetto ospitante/datore di lavoro è demandato al tutor nominato dallo stesso soggetto ospitante.
In tal senso, la normativa regionale ha ripreso quanto stabilito nelle linee guida dettate dalla Conferenza Stato-regioni, che prevedono che il tutor del soggetto ospitante debba svolgere le seguenti funzioni:

  • favorisce l’inserimento del tirocinante;
  • promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  • aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l’intera durata del tirocinio;
  • accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Come detto, l’elemento necessario affinché il tirocinio sia qualificato come tale è lo svolgimento di attività formativa in favore del tirocinante.

Quindi, se il rapporto di lavoro ha avuto le caratteristiche della subordinazione (come accadrebbe nel caso di mancata formazione, corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo), il tirocinante potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro per accertare il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

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Determinante, in tal senso, è la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 aprile 2018, secondo cui l’attività del tirocinante, affinché si possa parlare effettivamente di tirocinio, “deve essere effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa”. Quindi, ove si riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in mancanza dei requisiti propri del tirocinio (quale, evidentemente, l’attività formativa) il rapporto potrà essere ricondotto “alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015”.

Inoltre, secondo la circolare, “anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali”.

Sul punto, si registra una giurisprudenza pressoché costante.

Ad esempio, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 472/2012, ha spiegato che il contratto di tirocinio formativo “non configura un rapporto di lavoro subordinato ma ha finalità prevalentemente formative; la sua finalità specifica e preminente è nell’addestramento professionale e nell’immediata e diretta strumentalità dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento il tirocinio sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione: il tirocinante non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare del soggetto che lo ospita, e questi deve accogliere lo stagista nella propria organizzazione produttiva, con la sola finalità di fargli conosce un contesto aziendale. Può avvalersi del lavoro del tirocinante, ma solo dentro uno schema caratterizzato dalla volontarietà e dall’assenza di un vincolo di subordinazione”.

Dunque, in assenza di attività formativa in favore del preteso tirocinante, e quando risulti che lo stesso abbia svolto “una attività sostanzialmente impiegatizia, con frequenza quotidiana, orari tendenzialmente fissi e retribuzione mensile stabile, correlata anche in parte all’orario svolto” (sent. ult. cit.), il rapporto dev’essere più correttamente riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nello stesso senso, la sentenza n. 1380/2006 della Corte di Cassazione, stabilisce che qualora “vi sia stato l’inserimento dell’allievo nell’organizzazione dell’impresa, se l’allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l’allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall’imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”.

Alle medesime conclusioni giungeva il Tribunale di Milano con la sopracitata sentenza (n. 522/2011), secondo cui il contratto di tirocinio maschera, in realtà, un contratto di natura subordinata quando:

  • Non vi sia attività di formazione in favore del tirocinante;
  • Il preteso tirocinante si occupi dello svolgimento delle proprie mansioni alla stregua di un normale dipendente.

La stessa sentenza ha inoltre sottolineato come, in tema di onere della prova, grava sul datore di lavoro “l’onere di provare di aver fornito al tirocinante una adeguata formazione, indicando anche chi sia stato effettivamente incaricato del compito di seguirne il percorso formativo”.
Di egual tenore è la sentenza del Tribunale di Novara n. 60/2010, secondo cui “il contratto di stage, che ha la sua finalità specifica e preminente nell’addestramento professionale e nell’immediata e diretta strumentalità dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento, non integra un rapporto di lavoro subordinato, sempre che dall’indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, non emerga alcuna reale attività d’insegnamento, bensì un totale assoggettamento ai poteri di organizzazione, etero direzione e controllo, tali da qualificare la situazione di fatto come un rapporto di lavoro subordinato”.

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